Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – DM 6 ottobre 2011 – somma variabile tra gli 80 e i 200 € – sentenza CGUE del 2 settembre 2015 (C-309/14) – contrasto dell’art. 5, comma 2-ter TU immigrazione con la direttiva 109/2003 – contributo sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva – esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva – principio comunitario dell’ “effetto utile” -– estensione anche ai permessi di soggiorno più brevi – illegittimità del DM – annullamento
A seguito della sentenza CGUE del 2 settembre 2015 deve essere disapplicata la norma di cui all’art. 5, comma 2-ter TU Immigrazione che prevede il pagamento di una somma variabile tra gli 80 e i 200 € per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e deve essere conseguentemente annullato il DM 6 ottobre 2011 poiché il contributo ivi previsto è sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109; il principio comunitario del cd. “effetto utile” ovvero l’esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo rende incongrua tale somma anche per la richiesta di permessi di soggiorno più brevi.