La Pubblica Amministrazione che discrimina lo straniero è tenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale

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L’ordinanza del tribunale di Ascoli giunge al termine di una vicenda sulla quale era già intervenuto il tribunale di Milano con ordinanza del 4.3.2015, est. Perillo, a seguito di ricorso di ASGI, Avvocati per niente e COBAS.

In occasione del bando 2014 per le supplenze della scuola il MIUR aveva clamorosamente omesso di tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute sull’art. 38 D.lgs 165/01 e aveva pertanto limitato l’accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani. A seguito della decisione del tribunale di Milano il MIUR era intervenuto modificando la disposizione illegittima. Nel frattempo, tuttavia, un insegnante esclusa aveva proposto ricorso al tribunale di Ascoli Piceno.

La decisione ora intervenuta si segnala perché, nonostante l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente,   riconosce correttamente non solo il risarcimento del danno patrimoniale (liquidato equitativamente)  ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale per essere stata “esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalità , con ciò implicitamente affermando che detta nazionalità ne impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente ex art. 98 Cost.”

Si tratta quindi proprio di quel danno “da discriminazione” che, nonostante la previsione dell’art. 28 d.lgs 150/2011, viene raramente posto a carico della PA sul discutibile presupposto che, nelle decisioni assunte dalla struttura pubblica, non possa ravvisarsi il requisito soggettivo della colpa che costituisce l’inevitabile presupposto del risarcimento.

L’ordinanza ricorda correttamente che in questi casi occorre fare riferimento non alla negligenza soggettiva del singolo funzionario, difficilmente indagabile, ma alla cd “colpa d’apparato” cioè la responsabilità complessiva dell’amministrazione nel comportamento negligente. In senso analogo si riscontra un isolato precedente (Trib. Padova 30.7.2010 in Questione Giustizia, 2010, con nota di A.Casadonte) che, sulla base di analoghe argomentazioni, aveva posto a carico del MIUR il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione per motivi religiosi per non aver predisposto attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (ivi anche i richiami alla giurisprudenza della cassazione in materia di colpa d’apparato).

Sul punto va segnalata la sentenza CGUE Draehmpaehl 22.4.97 in causa C-180/95 che ha escluso la compatibilità con una direttiva antidiscriminatoria (in quel caso la n.76/207 CEE in tema di parità uomo-donna) “delle disposizioni nazionali che stabiliscono il presupposto della colpa per il risarcimento del danno subito a causa di una discriminazione sul sesso all’atto di assunzione”. Il tema è certamente complesso perché una simile affermazione, trasposta letteralmente nell’ordinamento nazionale, stravolgerebbe i nostri principi civilistici in materia di responsabilità: tuttavia non vi è dubbio che una maggiore considerazione di tale pronuncia del giudice comunitario consentirebbe di riconsiderare  l’orientamento che, a fronte di discriminazioni istituzionali, tende ad escludere il risarcimento del danno non patrimoniale.

la sentenza

A cura di Alberto Guariso – servizio antidiscriminazione ASGI

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