Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro, sentenza del 25 marzo 2016

Sebbene la norma contenuta nel DM 353/14 – che illegittimamente prevedeva l’esclusione degli insegnanti non comunitari titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo dall’accesso alle graduatorie di seconda fascia e la collocazione degli stessi in posizione subordinata rispetto agli italiani per le graduatorie di terza fascia – siano state rimosse con DM 223/15, l’insegnante che abbia agito contro l’originaria esclusione  ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche se  in corso di causa sia venuta meno, a seguito di detta modifica e del conseguente inserimento in graduatoria, la materia del contendere (nella specie il giudice ha liquidato 2000 euro di danno non patrimoniale e 5000 di danno patrimoniale).

Discriminazione per nazionalità – esclusione degli insegnanti stranieri titolari di permesso di lungo periodo dalle graduatorie MIUR per le supplenze di seconda e terza fascia – DM 353/14 – modifica ad opera del DM 223/15 – eliminazione del requisito discriminatorio – cessazione della materia del contendere – diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – art. 28 d.lgs. 150/2011 – sussistenza

Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro, sentenza del 25 marzo 2016, est D’Ecclesia Kondratieva (avv. Aria, Borsa e Guariso) c. Liceo Statale Leopardi e MIUR (avv. Stato)