Corte di Giustizia: ammesse deroghe alla parità di trattamento nel caso di aiuti al trasporto per gli studenti

Argomenti:giurisprudenza
Tipologia del contenuto:Notizie

Respinto il ricorso della Commissione europea contro i Paesi Bassi  .

Risale al novembre del 2008,  la denuncia inviata alla Commissione europea sulla disparità di trattamento tra gli studenti olandesi e gli studenti di altri Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda l’accesso ai trasporti pubblici sovvenzionati nei Paesi Bassi: secondo tale denuncia, gli studenti olandesi potevano beneficiare del contributo alle spese di trasporto per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici gratuitamente o ad una tariffa ridotta, mentre gli studenti frequentanti corsi di studio nell’ambito del programma Erasmus dovevano pagare la tariffa piena.

La Commissione, ritenendo tale disparità di trattamento una violazione dell’articolo 12 CE, inviava, il 23 marzo 2009, una lettera di diffida ai Paesi Bassi, invitandoli a farle pervenire osservazioni nel termine di due mesi. In tale lettera, la Commissione affermava che il contributo alle spese di trasporto non doveva essere qualificato come una borsa di studio o un prestito, ma come un aiuto per il mantenimento, e che tale prestazione non rientrava nella deroga prevista all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. La Commissione non si limitatava a contestare al Regno dei Paesi Bassi la disparità di trattamento nei confronti degli studenti frequentanti corsi di studio nell’ambito del programma Erasmus, ma faceva riferimento a tutti gli studenti di altri Stati membri che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 e che effettuavano una parte o la totalità dei loro studi nei Paesi Bassi.

Il Regno dei Paesi Bassi aveva replicato a tali censure affermando che non era configurabile una discriminazione in quanto il contributo alle spese di trasporto veniva concesso sotto forma di un prestito condizionato e rientrava, pertanto, nella deroga prevista all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

Successivamente, dopo aver ricevuto risposta ai pareri motivati dal Regno dei Paesi Bassi, il 27 gennaio 2012, la Commissione aveva proposto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sostenendo che la normativa olandese comportava una discriminazione diretta basata sulla cittadinanza ai sensi dell’articolo 18 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE, in quanto le disposizioni nazionali in questione escludono gli studenti non olandesi, sulla base del solo ed unico criterio della cittadinanza, dal poter beneficiare del contributo alle spese di trasporto, trattando quindi in maniera meno favorevole i cittadini dell’Unione che non sono cittadini olandesi.

Il 2 giugno 2016 la Corte di Giustizia ha  pubblicato la sentenza con cui ha respinto il ricorso della Commissione europea in quanto il contributo alle spese di trasporto stabilito dai Paesi Bassi, secondo la Corte, rientra nell’ambito di applicazione della deroga al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 in quanto gli studenti godono di un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38, da cui consegue l’applicabilità, in linea di principio, della deroga.

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C‑233/14

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