Azioni contro la discriminazione istituzionale: breve rassegna

Tipologia del contenuto:Notizie

ASGI riceve quotidianamente varie segnalazioni che riguardano situazioni discriminatorie. Arrivano dalle vittime, dai soci e dalle socie che monitorano i loro territori, nonché da sportelli pubblici, enti del terzo settore e sindacati. Uno dei nostri scopi principali è quello di limitare al massimo il contenzioso in Tribunale promuovendo, laddove possibile, la rimozione della discriminazione attraverso azioni di correzione dell’azione pubblica.

Auspichiamo che la presente rassegna delle azioni del servizio antidiscriminazione dell’ultimo anno possa essere utile per i singoli e per le istituzioni stesse, al fine di individuare e rimuovere altre analoghe prassi discriminatorie.

Le azioni avviate da ASGI contro le discriminazioni che hanno portato ad un risultato positivo nell’ultimo anno possono essere suddivise in queste due macro categorie: discriminazioni nell’accesso alle prestazioni sociali, discriminazioni nell’accesso al lavoro.


Discriminazioni nell’accesso alle prestazioni sociali

LETTERE AI COMUNI

Provincia di Lecco

Un Comune in provincia di Lecco ha diffuso informazioni errate sul proprio sito istituzionale in merito ai requisiti per richiedere due importanti prestazioni: l’assegno maternità e l’assegno terzo figlio. L’amministrazione comunicava che potevano presentare domanda solo i cittadini italiani, dell’Unione europea o extra UE in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti ignorando la consolidata giurisprudenza in materia. ASGI è intervenuta inviando una lettera al Comune chiedendo la modifica delle informazioni fornite, alla luce dell’applicazione diretta della direttiva 98/2011/UE che prevede “la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale” anche per gli stranieri extra UE in possesso di un permesso che consenta di lavorare. Dopo qualche settimana, il Comune ha accolto la richiesta e ha modificato le informazioni del sito.

Provincia di Catania

Un piccolo comune in provincia di Catania non intendeva accogliere la domanda di assegno di maternità presentata da una famiglia di cittadinanza marocchina che era in attesa del rilascio – da parte della Questura di Catania – del permesso di soggiorno per il figlio neonato (già evidentemente registrato al Comune con l’atto di nascita). Il Comune insisteva sull’obbligo di presentazione del permesso di soggiorno del piccolo.

ASGI è intervenuta segnalando che il Comune non aveva alcun poter integrativo in merito ai requisiti posti dalla legge e che, una volta verificata la sussistenza degli stessi, avrebbe dovuto limitarsi a inoltrare la pratica all’INPS per l’erogazione del contributo. Alcune settimane dopo, il Comune confermava l’inoltro della domanda all’ufficio INPS competente.

LETTERE ALL’INPS

INPS, bonus bebé e protezione sussidiaria

L’ufficio INPS del comune si rifiutava di concedere il bonus bebé a una cittadina extra UE titolare della protezione sussidiaria. ASGI interveniva con lettera intimando l’istituto previdenziale a erogare la prestazione, in quanto la titolarità della protezione internazionale è per legge equiparabile alla cittadinanza italiana e, un eventuale rifiuto, avrebbe costituito una discriminazione vietata dall’ordinamento. Dopo pochi giorni, l’INPS rispondeva che l’assegno era stato liquidato.

INPS, sito internet e permesso di soggiorno

In fase di registrazione di un rapporto di lavoro domestico, la schermata sul sito INPS relativa alla comunicazione di assunzione che il datore di lavoro doveva effettuare conteneva la voce “documento di identità” e non vi era tra le ipotesi alternative previste nel menu a tendina, il permesso di soggiorno. In mancanza di completamento di tale casella, la procedura non poteva continuare. ASGI interveniva con lettera chiedendo all’INPS di modificare immediatamente tale procedura on line in modo da consentire anche ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo privi di carta d’identità, di poter essere assunti. L’istituto previdenziale comunicava l’integrazione delle procedure nel senso richiesto e, quindi, la possibilità di aggiungere, in fase di iscrizione di nuovi rapporti di lavoro domestico, anche il permesso di soggiorno quale documento di riconoscimento del lavoratore.


Discriminazioni nell’accesso al lavoro – bandi discriminatori e discriminazioni

Biblioteca comunale

In un comune in provincia di Lucca indiceva un avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una persona con la qualifica di bibliotecario prevedendo, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, non tenendo dunque conto dei requisiti previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 (che include i lungosoggiornanti, i titolari di protezione internazionale e i familiari di cittadini UE). ASGI interveniva chiedendo la modifica del bando e il comune rispondeva a strettissimo giro, comunicando che, con Determina del 12 giugno 2019 aveva provveduto ad emanare un nuovo avviso di selezione, che sarebbe stato pubblicato sul sito Istituzionale del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale –quarta serie speciale – concorsi ed esami.

Società di servizio S.P.A.

Una società aveva indetto un avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di 8 addetti alla manutenzione e pulizia del territorio, prevedendo, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. ASGI inviava una lettera alla Società, chiedendo la modifica dei requisiti discriminatori e la proroga dei termini, al fine di consentire la partecipazione dei cittadini stranieri extra UE in condizioni di parità. Tale esclusione costituiva infatti una grave violazione dell’obbligo di parità di trattamento nell’accesso all’occupazione imponendo “condizioni più svantaggiose (…) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero” tutelato dall’art.43, comma 2, lett. c) TU immigrazione.

La società riconosceva l’errore e riapriva i termini della procedura selettiva in favore dei cittadini non appartenenti all’UE regolarmente soggiornati.

Università

La discriminazione contenuta nell’Avviso pubblico dell’Università, Dipartimento di Scienze della Formazione concernente n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, era paradossale poiché riguardava l’esclusione dei cittadini extra UE per un’attività di supporto alla popolazione migrante, attività da svolgersi in coordinamento con le associazioni di migranti a Roma e i centri di accoglienza. Tra i requisiti per accedere a tale bando vi era infatti “la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Società Multiservizi

Il secondo bando invece è di una Società multiservizi (società partecipata) che, analogamente alla vicenda della società ASTER di Genova, ha indetto un avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare l’incarico di Responsabile Tecnico della Società prevedendo, tra i requisiti di ammissione, solo la “Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art. 38 c. 3-bis del d.lgs. n. 165/2001;”

I cittadini extra UE con permesso di soggiorno che consente di lavorare sono stati pertanto esclusi dal bando, esclusione che era già stata dichiarata discriminatoria dal Tribunale di Torino nella vicenda ASTER (Azienda Servizi Territoriali Genova SpA).

A seguito della lettera di ASGI, la società multiservizi ha rettificato l’Avviso includendo anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare  e prorogando i termini per la presentazione della domanda.

Qui maggiori informazioni rispetto alle vicende dell’Università e della Società Multiservizi

Istituto tecnico superiore

La preside dell’istituto tecnico si rifiutava di assumere un ingegnere con cittadinanza egiziana (anche se nato e cresciuto in Italia) perché secondo un’errata interpretazione delle norme sull’assunzione da parte della P.A., solo i cittadini italiani avrebbero potuto accedere ai posti di lavoro nel pubblico impiego. ASGI è intervenuta segnalando che, nel caso di specie, andava applicato l’art. 38 del TU sul pubblico impiego il quale prevede la possibilità che anche i cittadini extra UE titolari di protezione internazionale o di pds lungo soggiornanti possano essere assunti in tutti gli enti pubblici purché le attività lavorativa non implichino l’esercizio di pubblici poteri. A seguito di tale segnalazione, l’ingegnere è stato assunto con contratto a tempo determinato per un anno. 

Per inviare segnalazioni in merito a bandi, atti o comportamenti discriminatori scrivere a antidiscriminazione@asgi.it o chiamare il 3515542008


foto 1 da Pixabay; foto 2 di tierra mallorca da Unsplash; foto 3 di Michal Jarmoluk da Pixabay.


Tipologia del contenuto:Notizie