L’art. 33 D.L. 69/2013 protegge da inadempimenti dei genitori o degli Uffici Pubblici: confermato il requisito della residenza effettiva che prova la presenza sul territorio con documentazione scolastica e sanitaria.
La Corte d’Appello di Trieste, Sezione Prima Civile, ha rigettato l’appello (R.G. n. 158/2024) promosso dal Ministero dell’Interno contro l’ordinanza n. 1801/2024 del Tribunale di Trieste, confermando il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 91/92 a una ricorrente nata in Italia da genitori statunitensi.
La sentenza n. 251/2025, pubblicata il 20/09/2025, affronta e risolve due questioni centrali: la presunta decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine di un anno dopo il raggiungimento della maggiore età per la presentazione della richiesta di cittadinanza e la prova della residenza ininterrotta sul territorio nazionale.
Nel giudizio di primo grado, promosso contro il Ministero dell’Interno e il Comune, l’ente locale aveva inizialmente respinto la domanda adducendo, fra l’altro, che la richiedente non avesse la residenza legale in Italia, non possedesse un valido titolo di soggiorno e non avesse presentato la domanda entro il termine annuale. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, alla luce della documentazione presentata a dimostrazione dell’effettiva residenza sul territorio italiano dimostrata attraverso l’esecuzione del percorso vaccinale e la frequenza continua dei cicli scolastici in regione, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Il giudice ha ritenuto irrilevante il ritardo nella presentazione della domanda, richiamando l’obbligo, previsto dall’art. 33, comma 2, D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013), per l’Ufficiale dello Stato Civile di comunicare all’interessato la possibilità di richiedere la cittadinanza e ricordando che, in assenza di tale avviso, il mancato rispetto del termine annuale non era rilevante.
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione, sostenendo che il termine annuale previsto dall’art. 4, comma 2, L. 91/92 avesse natura decadenziale e che l’art. 33 D.L. 69/2013 fosse applicabile solo se la richiedente fosse stata regolarmente iscritta all’anagrafe, condizione non rispettata nel caso in questione. Il Ministero censurava inoltre il Tribunale per aver ritenuto provata la duratura e stabile permanenza in Italia, dato che la residenza basata sul permesso di soggiorno risultava solo fino a settembre 2016 senza successiva iscrizione anagrafica.
Confermando che l’art. 33 D.L. 69/2013 stabilisce che “all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione” la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso, ritenendo che imputare alla ricorrente una conseguenza pregiudizievole dovuta a mancanze altrui è proprio ciò che la norma vuole scongiurare.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’accertamento dei requisiti di cittadinanza impone la verifica della residenza ininterrotta in Italia fin dalla nascita, applicando il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con “ogni idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 12380 del 17-5-2017): la documentazione presentata (certificato di nascita in Italia, prova della frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie) è stata ritenuta “ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età”. La Corte ha quindi rigettato l’impugnazione, disponendo la compensazione delle spese processuali del giudizio di appello in considerazione della “scarsa chiarezza del dato normativo e dagli interventi giurisprudenziali succedutisi nel tempo”.
Si ringrazia Claudia Murador

