E’ manifestamente errata la pretesa del giudice di primo grado che ha dedotto la carenza di jus postulandi dalla mancata prova della presenza, al momento del rilascio della procura alle liti, di un interprete di lingua comune con il ricorrente nonché di due testimoni fidefacenti.
Protezione internazionale – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – dichiarazione d’improcedibilità per difetto dello jus postulandi – nullità suscettibile di appello – erronea interpretazione dei poteri di certificazione del difensore – fissazione udienza di merito
La procura alle liti rilasciata dalla persona straniera non necessita di traduzione