Cedolino e permesso di soggiorno equipollenti: recepite le indicazioni del Centro operativo per il diritto d’asilo

Il permesso di soggiorno e il cosiddetto “cedolino” rilasciato dalla Questura sono equipollenti e qualsiasi richiesta di altri documenti da parte degli uffici pubblici è illegittima.Il Municipio II del Comune di Roma recepisce l’indicazione del Centro operativo per il diritto d’asilo.

Nella sua costante attività di monitoraggio, il Centro operativo per il diritto d’asilo ha rilevato la prassi scorretta portata avanti da molti uffici di chiedere, per il rilascio della residenza anagrafica, il permesso di soggiorno in formato elettronico o cartaceo, oltre al passaporto o altro documento di identità.
Una condotta molto grave, che rappresenta una violazione di legge: la prassi è infatti contraria all’art. 40 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha trasformato in legge la circolare emanata nel 2006 dal Ministero dell’Interno, con cui si è voluto dare valore legale al “cedolino”.

Il “cedolino” è un documento rilasciato tra gli altri al richiedente protezione internazionale dalla Questura, ma anche a chi è in fase di primo rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, in attesa della consegna del permesso di soggiorno elettronico definitivo. E’ estremamente grave che per l’iscrizione all’anagrafe gli uffici statali chiedano ai cittadini stranieri un documento di cui non sono in possesso non per loro mancanze, ma a causa di tempi burocratici lunghi, così come è grave che i suddetti uffici non seguano le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno.

La validità del “cedolino” è espressa nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che all’art. 1 definisce come documento di riconoscimento “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare”.
Per quanto riguarda la richiesta di esibire, oltre al permesso di soggiorno, anche un documento di identità, il Centro denuncia l’illegittimità ab origine di questa prassi, giacchè il richiedente asilo, al momento della presentazione della domanda di protezione, è tenuto a consegnare alla Questura tutti i documenti di cui è in possesso. E’ evidente dunque che non potrà fornirli anche agli uffici del Municipio al momento della richiesta di iscrizione all’anagrafe.
Su questo punto è intervenuto già nel 2006 il Ministero dell’Interno: “Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti e a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno”,posizione confermata da una circolare emessa dal Comune di Roma il 22 novembre 2010.

Il Centro, cui si associa anche il Polo di garanzia per la tutela dei migranti dalle prassi illegittime della Pubblica Amministrazione, ha inviato una nota a tutti i Municipi di Roma sollecitando un cambiamento di queste prassi, e oggi accoglie favorevolmente la pronta risposta del Municipio II, che ha fatto proprie le indicazioni ricordando a tutti I propri funzionari i riferimenti normativi a riguardo.

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