Tribunale di Vibo Valentia: le sanzioni alle navi della flotta civile sono illegittime

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Il Tribunale di Vibo Valentia ha deciso che la sanzione data alla nave Sea-Eye 4, un fermo amministrativo, è illegittima. Con sentenza n. 660 del 6 dicembre 2024, ha così annullato la sanzione del fermo amministrativo comminata il 30 ottobre 2023 dalle autorità italiane nei confronti della Sea-Eye 4.

Come accaduto anche in altre occasioni, la Sea-Eye 4 aveva effettuato un’operazione di soccorso in mare ed era stata accusata di non avere rispettato le indicazioni dell’Autorità libica intervenuta sul luogo del naufragio, concorrendo a creare “situazioni di pericolo“ a bordo e nei confronti dei naufraghi soccorsi, in quanto, proprio a causa del mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall’Autorità SAR libica “alcuni migranti si erano buttati in acqua rischiando di annegare”. 

Il Tribunale calabrese afferma diversi principi importanti che si saldano con quelli già fatti propri dalla maggior parte della giurisprudenza di merito chiamata a decidere su cause simili.

In particolare il Tribunale afferma che:

  • il fermo amministrativo della nave disciplinato come sanzione formalmente accessoria dall’art. 1, comma 2 e ss. del d.l. n. 130/2020, come modificato dal d.l. 1/2023, convertito in L. 15/2023 (cd. decreto Piantedosi contro le ONG) è un atto autonomamente impugnabile, indipendentemente dalla successiva sanzione “principale” dell’ingiunzione di pagamento di una certa somma. Differentemente la normativa dovrebbe essere ritenuta illegittima costituzionalmente  per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., i quali garantiscono il diritto delle persone di agire contro gli atti ritenuti illegittimi della Pubblica Amministrazione;
  • L’impugnazione del fermo amministrativo rientra nel più generale ambito delle impugnazioni delle sanzioni amministrative. Da ciò consegue che l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’illecito contestato grava esclusivamente sull’Amministrazione che pretende di esercitare i suoi poteri sanzionatori;
  • nessun ordine di allontanamento formulato dalle autorità libiche può ritenersi legittimo sia a livello nazionale che a livello sovranazionale. Infatti “l’inosservanza delle disposizioni impartite suscettibile di ingenerare un illecito amministrativo sono solo quelle specificatamente concernenti non già lo svolgimento o meno dell’attività di soccorso ma le sole modalità attuative dello stesso”;
  • in ogni caso, “anche alla stregua della normativa internazionale, l’ordine di allontanamento formulato dall’autorità libica non può ritenersi giustificato in quanto contrastante con il carattere assoluto che connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i comandanti delle navi che trova un limite unicamente nella circostanza che tale attività sia possibile senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri e si possa ragionevolmente aspettare una tale iniziativa”;
  • in ogni caso la Sea-Eye 4 e il suo comandante non hanno creato alcuna situazione di pericolo ma hanno, invece, salvato decine e decine di vite umane.

La pronuncia si inserisce, arricchendolo, nel panorama giurisprudenziale nazionale che si va così consolidando nel tempo e che in maniera chiara descrive il quadro delle numerose illegittimità derivanti dall’operato delle autorità italiane in esecuzione del contestato cd. decreto Piantedosi.

La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 6 dicembre 2024

Si segnalano le precedenti sentenze del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale di Crotone, nonché l’ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale alcuni aspetti del citato provvedimento legislativo e il decreto del Tribunale di Salerno che richiama concetti similari a quelli fatti proprio dalla pronuncia in commento.

Si ringraziano gli Avv.ti Dario Belluccio, Lidia Vicchio e Daniele Valeri per la segnalazione.

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