Tribunale di Ragusa: annullate le sanzioni alla Sea – Eye 5. Le scelte in materia di soccorso in mare e sicurezza della navigazione spettano innanzitutto al Comandante della nave

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Il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 379 del 9.3.2026, ha annullato le sanzioni della Prefettura di Ragusa contro la nave Sea – Eye 5 dopo che questa aveva soccorso e tratto in salvo 62 persone in fuga dalla Libia e vittime di un naufragio in acque internazionali, nell’area SAR libiche.

La sentenza è ulteriore dimostrazione della illiceità della condotta delle autorità italiane che, invece che sostenere, criminalizzano le attività di ricerca e soccorso delle navi della flotta civile nel Mediterraneo centrale.

La decisione è anche particolarmente significativa non solo perché si affianca alle tante altre che hanno ritenuto illegittime sanzioni di questo tipo, ma anche perché interviene a seguito delle ultime modifiche alla normativa in materia (d.l. 130/2020, convertito in L. 173/2020, già modificato dal d.l. 1/2023, convertito con L. n. 15/2023), intervenute con il d.l.  d.l. 145/2024, conv. in L. 187/24.

Il caso

Le autorità italiane avevano sanzionato la Sea-Eye 5 in quanto, tra l’altro, il Comandante aveva individuato tutti i naufraghi come persone “vulnerabili” per le quali era necessario uno sbarco nel più breve tempo possibile nel porto di Pozzallo. A fronte di tale scelta le indicazioni del MRCC italiano pretendevano dal Comandante una cernita tra casi ritenuti vulnerabili, da fare sbarcare a Pozzallo, e casi ritenuti invece non vulnerabili, da trasportare fino al molto più lontano porto di Taranto. Scelta ritenuta dal Comandante concretamente impossibile da effettuare, se non a rischio della lesione dei diritti delle persone.

La sentenza

La sentenza afferma che la scelta del Comandante, anche quando contraria alle indicazioni della competente autorità, non può essere ex se sanzionata in quanto “equivarrebbe ad affermare che il Comandante di una nave – l’unico ad avere esperienza diretta e ravvicinata della complessiva situazione di bordo – non avrebbe la possibilità di palesare le concrete difficoltà pratiche di eseguire una data indicazione, e che, nell’ambito dell’attività di coordinamento, lo stesso sarebbe costretto ad eseguire passivamente le indicazioni ricevute, senza la possibilità di un dialogo in contraddittorio che gli consentirebbe di condurre a termine le operazioni di salvataggio in sicurezza, ossia senza dover necessariamente mettere in pericolo la vita propria, dell’equipaggio e dei naufraghi salvati“.

Tale pronuncia si allinea, tra l’altro, alla Regola 34/Cap. V della Convenzione SOLAS secondo la quale nessuno può “ostacolare o limitare il comandante dal prendere o eseguire qualsiasi decisione che, secondo il suo giudizio professionale, sia necessaria per la sicurezza della vita in mare”. La valutazione del Comandante della Sea-Eye 5 riguardo la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo – con la conseguente impossibilità di operare la cernita voluta dalle autorità italiane e di navigare ancora per diversi giorni fino al porto lontano – deve ritenersi dunque legittima sino a quando non sia dimostrato che tale sua decisione sia palesemente arbitraria.

ASGI continua a seguire le evoluzioni della giurisprudenza sul delicato tema della ricerca e del salvataggio in mare e sulle responsabilità di tutti i soggetti ivi coinvolti, sottolineando la contrarietà dell’attuale quadro normativo nazionale alle norme sovranazionali in tema di libertà di navigazione e obblighi di soccorso in mare. La legislazione italiana in materia determina una evidente criminalizzazione delle attività solidaristiche portate da imbarcazioni private e andrebbe abrogata immediatamente mentre andrebbe valorizzato il supporto che le navi della flotta civile offrono al sistema globale di ricerca e soccorso in mare.

Si ringraziano gli avvocati della Sea – Eye (Dario Belluccio, Ulrich Stege e Marco Comitini) per la segnalazione

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