ASGI interviene per fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni di esponenti del governo e alcuni giornali in merito alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 33398/2024).
Esponenti del governo e alcuni giornali hanno dichiarato che “la Cassazione ha dato ragione al Governo”, in quanto ha affermato che la magistratura non può sostituirsi al potere politico nell’indicare quali siano i Paesi sicuri.
In realtà la Cassazione ha affermato molto chiaramente che il decreto ministeriale che aveva designato i Paesi di origine sicura, ora sostituito da una legge, non era un atto politico ma un atto amministrativo pienamente e legittimamente sindacabile dai giudici, cui spetta il dovere-potere di verificare il rispetto dei requisiti normativi imposti dal diritto europeo.
La Corte ha poi espressamente chiarito che il sindacato del giudice non è limitato ad accertare solo le ragioni personali di pericolo addotte dal richiedente asilo (che se fondate rendono superflua ogni ulteriore valutazione di “generale sicurezza” del Paese), ma può estendersi a valutare anche le condizioni generali di (in)sicurezza del Paese di provenienza e quindi la legittimità della qualifica di Paese Sicuro assegnata per decreto. La verifica giudiziale è finalizzata quindi anche ad accertare che la procedura seguita per l’esame sia stata corretta, cioè conforme alla legge.
La Corte ha pertanto affermato proprio il contrario di quanto si è voluto attribuirle.
Per comprendere appieno la sentenza occorre evidenziare che quando un richiedente asilo proviene da un Paese definito ex lege sicuro, ha un trattamento che comprime fortemente le sue garanzie (soggetto a procedura accelerata e di frontiera: può essere trattenuto, cioè privato della libertà personale, la sua domanda viene esaminata in tempi rapidissimi – 7 o 9 gg. al massimo – e se rigettata il tempo per presentare ricorso è ridottissimo – 15 giorni che da gennaio diverranno 7 giorni). Compressione delle garanzie che avviene senza l’effettiva assistenza di un/una avvocato/a, oggettivamente impossibile se tutto ciò avviene in Albania secondo il modello ideato dal governo.
È vero che la magistratura non può sostituirsi al potere esecutivo, ma nessuno l’ha mai sostenuto. Come ha ricordato la recente sentenza della Cassazione, i Tribunali non possono “annullare” un decreto amministrativo, ma solo “disapplicarlo” nel decidere il singolo caso sottoposto al loro esame. La decisione del Giudice non vincola gli altri giudici e ognuno di essi resta soggetto solo alla legge, ed è libero di compiere le proprie autonome valutazioni.
Solo in questo senso il sindacato del Tribunale è limitato al caso specifico sottoposto al suo giudizio. Ma, come ha chiarito la Cassazione, l’esame del caso singolo contempla il potere di disapplicare il decreto ministeriale sui Paesi Sicuri se illegittimo per violazione di legge.
Andando oltre le valutazioni tecnico – giuridiche, un aspetto rimane nascosto nella propaganda politica e mass-mediatica ovvero la compressione del diritto d’asilo delle persone in fuga da variegati e plurimi rischi attraverso un sistema giuridico che non consente un esame effettivo della domanda di riconoscimento di uno tra i diritti fondamentali che la comunità internazionale e la Costituzione italiana hanno declinato come inviolabili, ma che sempre più stanno diventando un debole lumicino, inavvicinabile per i più.


