Negato l’accesso all’avvocato di un cittadino straniero nel Cara in quarantena precauzionale

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ASGI: violato il diritto di difesa, oltre che la libertà personale e il diritto alla salute, l’effettivo esercizio delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri deve essere sempre assicurato.

Aggiornamenti: la persona in questione è stata rilasciata dal CARA di Crotone il 1° agosto 2020.

Come reso noto da notizie di stampa nei giorni scorsi, un cittadino di nazionalità pakistana è stato illegittimamente soggetto a misure di isolamento fiduciario presso il CARA di Crotone nonostante fosse da tempo regolarmente soggiornante sul territorio italiano e quindi non bisognoso di accertamenti sanitari. La persona si trova allo stato attuale in una condizione di fatto di illegittima privazione della libertà personale, in assenza di un provvedimento che giustifichi tale privazione, che esula dalle misure di prevenzione del contagio, in una dinamica di esclusione e confinamento che anzi data anche la sua condizione di vulnerabilità la espone a rischi concreti di compromissione del diritto alla salute. 

Alla luce di ciò, In data 24.7.2020, a seguito di formale procura conferita ai sensi dell’art. 83, comma 20 ter, della Legge n. 27/2020, i difensori inviavano formale comunicazione alla Prefettura di Crotone, al Ministero dell’interno Dipartimento libertà civili e Immigrazione e al centro di accoglienza governativo CARA di Crotone Hub s. Anna, al fine di avvisare preventivamente della propria visita il giorno successivo al fine di incontrare il proprio assistito. 

Tuttavia, nonostante la previa comunicazione, veniva loro impedito di accedere al Centro e di colloquiare con il proprio assistito attraverso una mera comunicazione orale della Prefettura di Crotone, senza alcun tipo di motivazione.

Nonostante la richiesta di autorizzazione via pec venisse reiterata nella mattinata di sabato, 25 luglio, sottolineandone l’urgenza e segnalando contestualmente anche alla Procura della Repubblica di Crotone e al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la violazione da parte della Prefettura dell’esercizio del diritto di difesa del cittadino pakistano e l’arbitraria imposizione della misura di isolamento sanitario, i legali non ricevevano alcun riscontro dalle autorità competenti.

Seppur la recente emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha implicato l’adozione di misure eccezionali che hanno comportato anche l’imposizione, nei confronti dei cittadini stranieri soccorsi o arrivati autonomamente via mare sul territorio italiano, di misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario da svolgersi in luoghi specifici, tra cui le strutture di accoglienza sul territorio,  il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura, di fatto, restrittiva della sua libertà personale. 

La misura della quarantena precauzionale non deve comportare restrizioni sull’effettivo esercizio delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri. 

ASGI ritiene che le autorità stiano ponendo in essere una grave violazione del diritto alla libertà personale, del diritto di difesa e del diritto alla salute, diritti inviolabili e preminenti tutelati dalla Costituzione, impedendo l’accesso all’assistenza legale fiduciaria da parte del cittadino straniero. 

Si resta in attesa di riscontri da parte delle autorità competenti alla luce della necessità di tutelare i diritti fondamentali del cittadino straniero in oggetto, affinché sia garantito l’accesso ai difensori legali di fiducia e al pieno esercizio delle garanzie di difesa e sia ripristinata la sua inviolabile libertà personale. 

Per ulteriori informazioni contattare il progetto InLimine: inlimine@asgi.it

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