La Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento n. 1253/2024/CC ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le autorità libiche non possono mai essere considerate soggetti legittimi di operazioni di Search and Rescue, non soltanto in ragione delle loro modalità operative contrarie ai principi umanitari, ma soprattutto perché risultano strutturalmente incapaci di assicurare la designazione di un place of safety quale esito delle operazioni di soccorso.
Il Collegio giudicante ha specificamente statuito che “in disparte il tema extra-giuridico in punto di incertezze di ordine applicativo circa la condotta da tenere e l’Autorità cui affidare il coordinamento nell’area SAR di competenza della Libia – perché non conferente ai fini di causa – non può non osservarsi che la costante interpretazione giurisprudenziale delle norme sopra citate – da considerare sovra ordinate alle norme di diritto interno e su accordi bilaterali ex artt. 10, 11 e 117 della Costituzione – appare legittimare la decisione oggi impugnata”.
Il tribunale ha inoltre precisato che “non solo appare corretto l’approdo dell’iter motivazionale – invero finanche sovrabbondante – del giudice di primo grado in punto di obbligo di soccorso, ma anche la sua concreta applicazione al caso di specie”.
La decisione trova fondamento nei principi consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con Ordinanza delle Sezioni Unite n. 5992 del 6 marzo 2025, ha statuito che “l’obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e trasferendola in un luogo sicuro”.
Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte con sentenza n. 4557 del 1° febbraio 2024, secondo cui l’eventuale consultazione delle autorità libiche da parte del soggetto soccorritore non risulterebbe comunque sufficiente a garantire il rispetto della normativa internazionale in materia di soccorso marittimo.
Il Collegio ha quindi chiarito che “assume valore dirimente non solo l’adesione di uno Stato alla Convenzione SAR, quanto la possibilità che quest’ultimo sia in grado di garantire, in concreto ossequio a quanto in essa previsto, un posto sicuro di sbarco dei naviganti in pericolo”.
Conseguentemente, il Tribunale di Crotone ha correttamente stabilito che “in difetto di specifiche circostanze di segno contrario – l’intervento compiuto dalla Guardia Costiera libica non potesse essere considerato quale legittima operazione di salvataggio in mare in ragione della assoluta mancanza di garanzie in ordine alla riconduzione dei naufraghi in un posto sicuro”.
La pronuncia ha inoltre evidenziato come “l’esplosione di colpi di arma da fuoco da parte della motovedetta libica costituisce più che un elemento di sospetto circa i metodi utilizzati e la sicurezza dei naviganti”.
In base a tali considerazioni giuridiche, il Collegio ha concluso che “nessun addebito poteva e può essere mosso all’intervento compiuto dalla motonave Humanity 1, intervenuta in adempimento di un prevalente e specifico obbligo di soccorso in mare … fondamento delle principali convenzioni internazionali vincolanti anche per l’Italia”.


