Legge “Pinto” e ricorso in materia di asilo: sussiste il diritto all’indennizzo

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Superamento ingiustificato della durata del giudizio in un caso di ricorso in materia dello status di rifugiato durato oltre 4 anni. Il Giudice : il Legislatore “ha impresso al processo un’impronta acceleratoria”, prevedendo che il tempo entro il quale il Tribunale deve decidere se accogliere o respingere il ricorso è di sei mesi. ( Corte d’Appello Catania, 27 settembre 2021)

Il provvedimento del Giudice di Catania riguarda una richiesta di liquidazione dell’indennità per l’irragionevole durata del giudizio, di cui all’art. 2-bis della legge “Pinto” (legge n. 89 del 24.3.2001) in un caso di ricorso in materia dello status di rifugiato durato complessivamente 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.

Il Giudice rileva che il Legislatore “ha impresso al processo un’impronta acceleratoria”, in particolare prevedendo (art. 19, co. 9, D.Lgs. 150/2011) che il tempo entro il quale il Tribunale deve decidere se accogliere o respingere il ricorso è di sei mesi. Sulla base di tale considerazione, il Giudice riconosce la sussistenza del diritto del ricorrente all’indennità per il superamento ingiustificato della durata  del giudizio, valutata in 4 anni. 

Corte d’Appello Catania, 27 settembre 2021, Giudice dott. Giuseppe Alfonso

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