Cassazione: l’appello in materia di protezione internazionale si propone con ricorso e non con citazione

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Un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ribalta completamente l’indirizzo giurisprudenziale emerso in precedenza.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28575 del 9.10.2018, hanno stabilito che l’atto introduttivo del giudizio di appello in materia di protezione internazionale, nel regime di cui all’art. 19 d.lgs. 142 del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, deve essere il ricorso e non, come ordinariamente avviene negli altri giudizi di appello avverso ordinanze del Tribunale a definizione del rito sommario di cognizione, l’atto di citazione.

La sentenza, che costituisce pronuncia rilevante anche nel momento in cui ribadisce le differenti funzioni che i diversi atti introduttivi del giudizio hanno nell’ambito del nostro sistema processuale, ribalta completamente l’indirizzo giurisprudenziale emerso dalle precedenti pronunce delle sezioni semplici della Corte di Cassazione.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, l’appello, proposto ex art. 702-quater cod. proc. civ., sia avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia avverso la decisione di accoglimento deve “essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al “deposito del ricorso” introdotto nel comma 9 della norma dell’art. 19 nel testo sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. f), implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell’appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto alla forma individuabile anteriormente nella citazione, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.“.

Particolarmente significativo nell’ambito dei giudizi in corso (o in quelli da riassumersi in sede di rinvio) che le Sezioni Unite abbiano sottolineato che, nella vicenda, ricorrono gli estremi della rilevanza dell’overruling in materia processuale, che assume carattere peculiare perché la relativa operatività non è legata alla ordinanza n. 17420 del 2017 – la prima con cui la Corte ha fornito la precedente interpretazione, ora ribaltata, della norma -, ma potrà anche essere anteriore, dato che le parti subito dopo l’entrata in vigore della modifica normativa dell’art. 19 cit. e prima dell’intervento della suddetta prima ordinanza potevano fare legittimo affidamento sulla perpetuazione della regola precedente (introduzione del giudizio di appello con atto di citazione).

Il fenomeno del cd. overruling si verifica allorquando si ha un mutamento “inopinato e repentino” della giurisprudenza rispetto ad un precedente diritto vivente considerato consolidato, mutamento da cui può determinarsi una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte e che legittima. Nello specifico la Corte rileva, anche, come l’applicazione di tale principio consegua alla disfunzionalità sistemica determinata dal precedente indirizzo interpretativo.


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 9 ottobre 2018, depositata l’8 novembre 2018, n. 28575


 

Commento a cura dell’avv. Dario Belluccio


Foto di Edoardo Busti [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

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