Asilo : la procedura accelerata va applicata solo nei casi previsti dalla legge

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Importante decisione della Corte di Appello di Napoli sulla “procedura accelerata” prevista dall’art. 28 bis dlgs 25/08.

 

La sentenza rappresenta un’importante decisione della Corte di Appello di Napoli sulla “procedura accelerata” prevista dall’art. 28 bis dlgs 25/08.

Nel caso in esame, il Giudice di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Caserta per manifesta infondatezza ritenendolo tardivo perché presentato nei 30 giorni invece che 15 (sostenendo che andavano applicati i 15 giorni previsti dall’art. 28 bis Dlgs 25/08).

La Corte ha ribadito che i termini sono ridotti della metà solo nei casi di cui all’articolo 28 bis comma 2 Dlgs 25/2008 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’art. 14 del Dlgs 286/98.

Quanto alla procedura accelerata, la Corte ha affermato che è applicata nei soli casi previsti dalla norma che così prevede “appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione” e “la decisione è adottata entro i successivi due giorni”, salvo il raddoppio dei termini nei casi indicati nel secondo comma, come quando “a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del dlgs 251/07”.

Inoltre, la Corte ha stabilito che “la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, in base alla stessa prospettazione del richiedente, è un prius logico rispetto all’adozione della “procedura accelerata – così definita dal titolo dell’art. 28 bis citato – con conseguente operatività del termine dimezzato di impugnazione di cui all’art. 19 co.3 citato; non è invece una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo della procedura, tanto più se questo sia intervenuto a definizione della procedura ordinaria e non di quella accelerata, che ovviamente non può essere recuperata a posteriori, e che là dove venisse applicata la procedura accelerata, l’interessato dovrebbe avere preventiva informazione, a garanzia del diritto di difesa.

Con queste motivazioni l’appello è stato accolto, annullando l’ordinanza di primo grado, accogliendolo anche nel merito riconoscendo la protezione umanitaria al cittadino proveniente dal Mali.


Corte di Appello di Napoli, sentenza del 3 gennaio 2018, n. 17


 

Si ringraziano Amarilda Lici, Francesco Priore e Caterina Bove

 

 

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