Tribunale di Monza: chi è titolare di permesso “attesa occupazione” ha diritto al bonus asili nido

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Il Tribunale di Monza, accogliendo il ricorso di una cittadina ecuadoriana e di ASGI, ha accertato che il bonus asili nido è dovuto anche alla persone straniere con permesso “per attesa occupazione” ex art. 22 comma 11 TU immigrazione, ordinando all’INPS di modificare la circolare n. 60/2025 che ha disciplinato le modalità di accesso alla prestazione escludendo, inspiegabilmente, chi è titolare di detto permesso.

Si tratta del medesimo problema sorto con riguardo all’assegno unico universale rispetto al quale l’INPS ha sempre sostenuto la medesima tesi (cioè l’esclusione di cittadini e cittadine titolari di permesso per attesa occupazione) sempre smentita dalle decisioni dei Tribunali e delle Corti d’Appello.

Nel caso del bonus asili la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che già prima della circolare, l’INPS aveva cercato di introdurre limiti non previsti dalla legge addirittura restringendo la prestazione ai soli titolari di permesso di lungo periodo: e già in tale occasione il giudice aveva ordinato di estendere la prestazione a tutte le persone straniere regolarmente soggiornanti. L’INPS – pur senza formalizzare il tutto in una circolare – sembrava aver adempiuto nel senso che le domande, a quanto risulta, venivano accolte. Con la circolare 60 la situazione è nuovamente mutata nel senso che l’INPS ha formalizzato l’apertura a quasi tutti i permessi, escludendo però quello per attesa occupazione. Anche questo nuovo ostacolo tuttavia è ora rimosso.

L’accesso a questa prestazione è particolarmente importante perché allevia in modo rilevante i costi dell’asilo nido e facilita la partecipazione al lavoro di entrambi i coniugi, specie da parte delle comunità straniere che spesso hanno tassi di occupazione femminile più bassi rispetto a quelli degli italiani.

Trib. Monza, sentenza 22.10.2025

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