I requisiti soggettivi di accesso al ReI sono stati integrati con Circolare Inps: potranno accedere al beneficio anche gli apolidi e i titolari di protezione internazionale
L’articolo 3 del D.lgs 147/2017 che introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà (c.d ReI) prevedeva, quale condizione per l’accesso al reddito d’inclusione, quella di essere alternativamente cittadino dell’Unione o suo familiare oppure cittadino di un paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo.
Era già accaduto per l’assegno di natalità che i requisiti restrittivi stabilita dal legislatore fossero successivamente estesi per mezzo di circolari dell’Inps in ragione dell’incompatibilità che ne derivava con il principio paritario, dotato di efficacia diretta, previsto nella direttiva dell’Unione 2011/95 che all’articolo 29 prevede il diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’assistenza sociale.
La circolare Inps n. 172 del 22 novembre 2017 introduce dunque al paragrafo 1.1 un estensione dei soggetti che possono beneficiare di tale prestazione richiamando espressamente anche il cittadino di paesi terzi “apolide o titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria)”.
I Comuni (o i servizi da questi incaricati), dovranno pertanto attenersi a quanto previsto dalla circolare in quanto applicativa del diritto comunitario.
Resta aperta la questione del mancato accesso di tutti i titolari di permesso di soggiorno diverso da quelli richiesti, la cui conformità al diritto comunitario (direttiva 2011/98) e ai principi costituzionali appare – come già segnalato – fortemente dubbia.