L’INPS esclude dal nuovo beneficio “premio nascita” un ampio numero di stranieri

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Con circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 l’INPS interviene sul cd. “premio nascita” applicando illegittimamente i requisiti limitativi (e discriminatori) previsti per l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della L. n. 190/2014.

L’art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata in GU il 21.12.2016) ha introdotto il cd. “premio nascita” prevedendo che “a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio … è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.

Diversamente da prestazioni quali l’assegno di maternità (art. 74 d.lgs 151/2001) l’assegno nucleo familiare numeroso (art. 65 L. 488/1998) e l’assegno di natalità (art. 1 comma 125 L. 190/2014) (per un approfondimento si clicchi qui), l’art. 1 comma 353 non contiene alcun limite per l’accesso al beneficio per gli stranieri, né in ragione della cittadinanza,  né in ragione del permesso di soggiorno, né ha previsto che l’indicazione degli aventi diritto sia rimessa ad un successivo provvedimento (per un approfondimento clicca qui).

A fronte di un dato normativo così chiaro, l’INPS ha deciso comunque di intervenire restringendo la platea dei destinatari e prevedendo i seguenti requisiti generali di accesso:

  • la residenza in Italia;
  • la cittadinanza italiana o comunitaria; “le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007”;
  • per le cittadine non comunitarie, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016)

 

La scelta dell’INPS appare del tutto illegittima e incomprensibile, posto che – come si è detto – la norma di legge alla quale la stessa fa riferimento non ha previsto alcun requisito di accesso fondato sulla cittadinanza o sul permesso di soggiorno.

Inspiegabile poi è il rifermento all’analogo beneficio dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e rispettiva circolare INPS n. 214/2016. Infatti la limitazione all’ accesso alla prestazione cd. “bonus bebè” ad alcune categorie di stranieri, da un lato è posta direttamente da una norma di legge (l’art. 1 comma 125 cit. di cui la circolare è una mera applicazione, peraltro estensiva) e dall’altro è già stata considerata illegittima (per contrasto con la direttiva CE 2011/98) dalla quasi totalità dei giudici di merito che hanno riconosciuto come aventi diritto anche i titolari di permesso unico lavoro (per un approfondimento sul punto clicca qui).

ASGI ha già inviato una lettera all’ l’INPS (per visualizzare la lettera clicca qui) affinché adegui la circolare alla norma di legge e riconosca  l’accesso al cd “premio nascita” a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal titolo di soggiorno.

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