Con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 l’INPS interviene nuovamente sulla prestazione “premio alla nascita” specificando le modalità di presentazione della domanda e confermando il diritto di accesso al beneficio per i soli cittadini italiani, comunitari, titolari di protezione internazionale, familiari extraUE di cittadini UE e titolari di permesso di lungosoggiorno.
L’esclusione di alcune categorie di stranieri dall’accesso al beneficio – non prevista dall’art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata in GU il 21.12.2016), era già stata inserita (per un approfondimento clicca qui) – nelle precedenti circolari INPS n. 39 e n. 61 rispettivamente del 27 febbraio 2017 e del 16 marzo 2017 (per un approfondimento clicca qui).
La domanda potrà essere presentata dal 4 maggio 2017 attraverso:
- Servizi telematici INPS tramite PIN dispositivo direttamente dal cittadino
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
- Enti di Patronato
La circolare prevede che “i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ….autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie”.
ASGI ribadisce che la scelta dell’INPS di escludere tramite circolare le altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti è del tutto illegittima e incomprensibile, posto che, come detto, l’art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 non prevede alcuna limitazione e una circolare non può introdurre requisiti restrittivi di accesso al beneficio non previsti dalla legge.
ASGI invita pertanto i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti esclusi dal beneficio ma in possesso degli altri requisiti di legge indicati dalla circolare ad insistere presso gli enti preposti affinché la loro domanda venga accettata e processata; e poi se necessario ad agire in giudizio.