Con sentenza 434 del 21.07.2025, la Corte di cassazione ha ribadito che l’esenzione E02 (art. 8, comma 16, L. 537/1993) è prevista per tutte le persone che sono alla ricerca di un lavoro, che queste abbiano in precedenza esercitato attività lavorativa o meno. La pronuncia ha una particolare rilevanza per i richiedenti asilo, che spesso non hanno avuto rapporti lavorativi pregressi al momento dell’iscrizione al SSN.
La questione del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le persone inoccupate, cioè chi non ha mai lavorato, è stata oggetto del vaglio di vari giudici negli ultimi anni. Nel 2022 il Ministero della Salute aveva richiesto un parere in merito al Consiglio di Stato, il quale aveva concluso (Sez. I, Parere del 13.07.2022) che con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2015 la distinzione tra “inoccupati” e “disoccupati” fosse da considerarsi abrogata.
Nel 2023, nell’ambito di un giudizio promosso da ASGI ed EMERGENCY, il Tribunale di Milano aveva poi ritenuto discriminatoria l’esclusione dall’esenzione degli inoccupati, anche alla luce del fatto che tale esclusione colpiva maggiormente le persone disoccupate richiedenti asilo e rifugiate. In tale occasione, il giudice aveva ordinato la rimozione della discriminazione alla Regione Lombardia, la quale si è adeguata solo nel 2024, adottando una delibera che sancisce finalmente l’eliminazione della distinzione tra inoccupati e disoccupati.
Nonostante il parere del Consiglio di Stato e la giurisprudenza di merito lombarda, numerose altre Regioni italiane, tra cui Piemonte, Liguria e Umbria, hanno continuato a non riconoscere l’esenzione E02 ai soggetti “inoccupati”. Le lettere inviate dall’ASGI alle Amministrazioni di queste Regioni, che chiedevano una modifica di fornire chiare indicazioni alle ASL, sono rimaste inascoltate.
Con la sentenza del 21 luglio ultimo scorso, la Cassazione conferma il ragionamento della giurisprudenza di merito, affermando che “l’art. 19, comma 1 e comma 2, tende quindi ad eliminare ogni dubbio sulla nozione di “soggetto disoccupato”, senza distinzione tra colui che ha perso un posto di lavoro e colui che sia alla ricerca di un’occupazione, entrambi accomunati nei soggetti privi di impiego che dichiarino la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa“. È dunque alla luce di questa “nozione unitaria di stato di disoccupazione” che occorre leggere la normativa relativa all’esenzione dal pagamento del ticket di partecipazione alle spese sanitarie, che di conseguenza spetta anche a persone – italiane e straniere – inoccupate.
Tutte le Regioni che mantengono la distinzione abrogata, tra cui appunto Piemonte, Liguria e Umbria, dovranno ora conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione per non incorrere in un inutile ulteriore contenzioso.
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