AUU: la Corte d’Appello di Torino conferma che ne hanno diritto anche i titolari di permesso per attesa occupazione

La Corte d’Appello, con sentenza del 30 settembre 2024, conferma quanto già deciso dal Tribunale di Torino il primo marzo 2024: l’Assegno Unico Universale spetta anche alle persone straniere titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Sono ormai diverse le pronunce che affermano che non può esservi distinzione tra titoli di soggiorno che danno diritto all’Assegno Unico Universale. Inspiegabilmente, l’INPS continua tuttavia a ritenere che il permesso per attesa occupazione non sia assimilabile agli altri permessi che rientrano nella categoria “permesso unico lavoro” nonostante l’ampliamento della platea dei beneficiari comunicata dall’INPS con il Messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022.

Ciò in totale contrasto con l’art. 5 co. 8.1 del TUI e con l’art. 3 della Direttiva 2011/98/UE secondo cui le norme contenute nella direttiva (tra cui evidentemente anche il principio di parità di trattamento) si applicano anche “b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022″.

La Corte d’Appello non manca di sottolineare, inoltre, che la legge istitutiva dell’AUU (l. 46/2021), pur non comprendendo un elenco esaustivo dei permessi di soggiorno che hanno diritto alla prestazione, va comunque intesa in senso ampio: “La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell’Unione Europea.”

La dicitura “permesso per motivi di lavoro” non può dunque che includere anche tutti i “permessi unico di lavoro”, e quindi i titolari di un permesso che “consente di lavorare”. Del resto, – scrive la Corte d’Appello – “a essere esclusi dall’applicazione della Dir. 2011/98/CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell’art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.”

Aspettando che l’INPS adegui la propria prassi alla normativa vigente e alla giurisprudenza di merito, consigliamo alle persone titolari di permesso per attesa occupazione in possesso degli altri requisiti di presentare comunque domanda per l’AUU, dichiarando esplicitamente il permesso di cui sono in possesso.

Nei casi in cui la domanda per l’assegno venisse rifiutata o decadesse per via del proprio permesso per attesa occupazione, sarà necessario proporre una azione legale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio antidiscriminazione.


La sentenza