Con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, l’INPS ha annunciato un importante cambio di rotta in materia di accesso all’Assegno Unico Universale e al Bonus asili nido per cittadini e cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’Istituto ha comunicato che darà esecuzione alle diverse sentenze che hanno censurato l’esclusione dei titolari di permesso per attesa occupazione (articolo 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998) dall’accesso all’Assegno unico universale (AUU) e al Bonus asilo nido.
In particolare, il Tribunale di Trento con sentenza n. 121/2023, confermata dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 9 del 13 febbraio 2025, nell’ambito di un ricorso promosso dall’ASGI e da una cittadinia straniera, aveva ritenuto discriminatoria l’esclusione prevista dal messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022, ordinando all’Istituto di modificare le proprie circolari e di riesaminare tutti i provvedimenti di rigetto adottati nei confronti dei titolari di questo tipo di permesso.
Analoghe pronunce in materia di accesso all’AUU dei titolari di permesso per attesa occupazione erano arrivate anche dal Tribunale di Torino, tutte confermate in appello, e dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1230 del 22 ottobre 2025), che aveva esteso il principio anche a Bonus asilo nido.
Le nuove indicazioni operative
Nonostante l’INPS abbia impugnato le sentenze in Cassazione e mantenga riserve sulla questione, l’Istituto ha disposto che, in attesa dell’esito dei giudizi pendenti:
- Le nuove domande di AUU e Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso per attesa occupazione in presenza di tutti gli altri requisiti previsti devono essere accolte;
- Devono essere accolte anche le domande già presentate e in attesa di lavorazione;
- Le Strutture territoriali devono accogliere in autotutela le eventuali istanze di riesame delle domande precedentemente respinte.
L’INPS ha precisato che tutte le prestazioni saranno liquidate con riserva di ripetizione, qualora l’esito dei giudizi in Cassazione o eventuali modifiche normative dovessero essere favorevoli all’Istituto.
Questa decisione rappresenta un importante avanzamento nella tutela dei diritti dei cittadini e delle cittadine straniere presenti regolarmente in Italia. Il permesso per attesa occupazione viene rilasciato a chi ha perso il lavoro e cerca una nuova occupazione, e la sua equiparazione ai permessi di lavoro ai fini dell’accesso alle prestazioni familiari risponde ai principi di non discriminazione sanciti dal diritto europeo e dalla normativa nazionale.
La giurisprudenza ha riconosciuto che escludere questi cittadini dall’accesso all’AUU e al Bonus nido costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini extra-UE, in contrasto sia con la normativa europea che con i principi costituzionali di uguaglianza.
Tutte le persone straniere titolari di permesso per attesa occupazione a cui l’INPS aveva sospeso l’erogazione dell’Assegno unico universale o addirittura richiesto la restituzione delle somme già percepite dovranno ora presentare un’istanza di riesame presso le Strutture territoriali competenti. L’Istituto è tenuto ad accogliere queste richieste in autotutela, in presenza dei prescritti requisiti di legge, procedendo alla liquidazione delle prestazioni.

