Con sentenza del 3 febbraio 2026, il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto ad accedere all’ADI per una cittadina egiziana in possesso di permesso per casi speciali ex art. 18-bis Testo Unico Immigrazione.
La ricorrente, assistita da avvocati dell’ASGI, aveva promosso un’azione legale antidiscriminatoria dopo che l’erogazione dell’assegno era stata sospesa per via del suo permesso di soggiorno. L’INPS, infatti, sosteneva che per accedere al beneficio fosse necessario un permesso di lungo periodo, e che pertanto il permesso per “vittime di violenza” di cui la signora era titolare non desse diritto alla prestazione.
Nelle more del ricorso, è intervenuta però una modifica normativa: l’art. 4 del DL n. 146 del 03.10.2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 179 del 01.12.2025, ha infatti esteso la platea di beneficiari dell’assegno di inclusione a chi ha un permesso ex art. 18 TUI (violenza o grave sfruttamento) o ex art. 18-bis TUI (vittime di violenza domestica), anche in assenza dei requisiti di reddito e di residenza.
Con la sentenza del 3 febbraio scorso, la Giudice torinese ha ritenuto tale modifica applicabile retroattivamente, riconoscendo che una condizione di particolare bisogno e fragilità può legittimare l’accesso alla misura. Ha pertanto condannato l’INPS al pagamento delle somme arretrate.
Peraltro va rilevato che già prima della modifica legislativa, il DL n. 48/2023 istitutivo dell’ADI aveva previsto, all’art. 6, comma 5, lettera d-bis, che le vittime di violenza di genere fossero esentate dagli obblighi c.d. “condizionali” (partecipazione ai corsi di formazione, risposta alle offerte di lavoro ecc.), con ciò riconoscendo implicitamente che tali vittime avevano diritto alla prestazione anche se titolari del permesso di soggiorno tipico di tali situazioni di violenza (quello appunto di cui agli artt. 18 e 18-bis)
Seguendo dunque l’una o l’altra strada (retroattività del DL n. 146 o interpretazione dell’art. 6 DL n.48) i titolari delle due tipologie di permessi indicati potrebbero avere diritto alla prestazione, qualora abbiano presentato domanda, anche per periodi antecedenti la modifica.
Quanto invece alle vittime di sfruttamento lavorativo, titolari di permesso ex art. 18-ter TUI, il loro diritto all’ADI era già riconosciuto dall’art. 6, comma 3, del precedente DL n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla L. 187/2024. In questo caso però manca un appiglio interpretativo nella normativa previgente, e dunque l’unica strada per un riconoscimento ante DL n. 145 sarebbe quella di estendere anche ad essi la tesi della retroattività della modifica legislativa, accolta ora dal Tribunale di Torino.

