Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla politica di “pullback” tra Italia e Libia — S.S. e altri c. Italia

Tipologia del contenuto:Comunicati stampa

Sette anni dopo aver ricevuto il ricorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso la sua sentenza sul caso S.S. e altri c. Italia (ricorso n. 21660/18). Si tratta della prima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alla politica italiana di “pullback”, attuata in collaborazione con le autorità libiche, nel contesto della politica di esternalizzazione condotta nell’ambito del memorandum d’intesa (MoU) con la Libia.

La politica di “pullback” nel Mediterraneo centrale è stata una tecnica utilizzata per ottenere indirettamente ciò che all’Italia era stato vietato di fare direttamente dopo la condanna delle sue pratiche di respingimento nel caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia. A tal fine, le autorità italiane hanno addestrato, equipaggiato e finanziato la guardia costiera libica, anche attraverso il Fondo fiduciario per l’Africa dell’Unione europea, e le hanno fornito un sostegno tecnico, operativo e politico senza il quale la guardia costiera libica non avrebbe potuto esistere, né tantomeno funzionare.

Il caso in esame riguarda il violento «respingimento» avvenuto il 6 novembre 2017 di un gruppo di circa 130 migranti da un gommone in via di affondamento da parte della guardia costiera libica, che agiva per conto delle autorità italiane, interferendo con le operazioni di soccorso della nave della ONG Sea-Watch 3. Sebbene Sea Watch sia riuscita alla fine a soccorrere e a portare in salvo in Italia 59 passeggeri, almeno 20 persone sono morte prima o durante questi eventi e 47 passeggeri sono stati, infine, respinti in Libia. Tra i ricorrenti nella causa S.S. e altri figurano dodici sopravvissuti al tragico incidente, tra cui i genitori di due bambini annegati. Mentre dieci dei ricorrenti sono stati soccorsi dalla Sea Watch e portati in Italia, due di loro sono stati respinti con la forza in Libia dalla Guardia Costiera libica, dove hanno subito detenzione in condizioni disumane, percosse, estorsioni, fame, abusi sessuali e torture.

La sentenza della Corte

La Corte ha dichiarato all’unanimità l’irricevibilità del ricorso, sulla base del fatto che, nelle circostanze del caso di specie, non sussistevano i criteri per concludere che l’Italia avesse esercitato la giurisdizione extraterritoriale ai fini dell’articolo 1 della Convenzione.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha respinto l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui la CEDU si applica alle situazioni extraterritoriali che comportano operazioni di ricerca e soccorso (o di interdizione) in mare nell’ambito di accordi di cooperazione, respingendo la possibilità di un’interpretazione “funzionale” della clausola di giurisdizione nel caso di specie. Essa ha affermato che il sostegno finanziario e tecnico fornito dall’Italia al Governo di unità nazionale libico, nell’ambito di accordi bilaterali, non fosse tale da indurre la Corte stessa a presumere che le autorità libiche fossero dipendenti  da quelle italiane in misura tale che la zona marittima internazionale al largo delle loro coste fosse sotto il controllo effettivo e l’influenza determinante dell’Italia, contrariamente alle conclusioni a cui sono giunti numerosi Tribunali nazionali secondo cui gli interventi della Guardia Costiera libica nel Mediterraneo centrale avvengono «sotto l’egida della Marina Militare Italiana».

In un momento in cui il modello Italia-Libia viene riprodotto altrove (tra l’altro in Tunisia, Egitto, Senegal e Mauritania) e sta diventando la norma, la pronuncia della Corte avrebbe potuto costituire un precedente significativo, chiarendo che la protezione dei diritti umani da parte dello Stato non può essere elusa attraverso politiche di esternalizzazione. L’approccio altamente restrittivo della Corte perde un’occasione fondamentale per colmare una grave lacuna in materia di protezione dei diritti umani, consentendo agli attori europei di contenere la migrazione senza assumersi alcuna responsabilità ai sensi della Convenzione per i danni e le violenze causati da tali azioni. In tal modo, la Corte si discosta dalla giurisprudenza, tra gli altri, del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Commento generale n. 36 e A.S. e altri c. Italia), secondo cui la giurisdizione può essere stabilita quando le decisioni prese da un’autorità statale incidono sul diritto alla vita di una persona in modo diretto e ragionevolmente prevedibile, anche quando la persona si trova al di fuori di qualsiasi territorio effettivamente controllato dallo Stato, compreso l’alto mare.

Ciò genera una divergenza tra il Patto internazionale sui diritti civili e politici e le norme della Convenzione, come interpretate dalla Corte, che potrebbe essere problematica per gli Stati parti di entrambi gli strumenti (tra cui l’Italia e tutti gli Stati membri dell’UE). Inoltre, sembra consentire agli Stati di proseguire con pratiche che permettano la commissione di violazioni dei diritti umani per procura. La sentenza rileva paradossalmente che la Libia è “non sicura”, come sottolineato dall’UNHCR e dalla comunità internazionale nel suo complesso, e prende atto dei molteplici appelli del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e di altri soggetti affinché si interrompa la collaborazione con la Libia, ma si dichiara incompetente a pronunciarsi sulle relative violazioni dei diritti umani fondamentali.

Dichiarazioni del team legale

Secondo la professoressa Violeta Moreno-Lax (ICREA-Università di Barcellona e Queen Mary University di Londra), co-fondatrice di de:border e attualmente visiting professor alla Hertie School:

«È deplorevole che la Corte non dichiari i “pullback” come un esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte dell’Italia. La politica di ‘pullback’ dell’Italia costituisce un tentativo di “esternalizzare” le violazioni dei diritti umani alla Libia. Si tratta di un espediente specificamente concepito come meccanismo per eludere la responsabilità in materia di diritti umani, pur mantenendo una forma di ‘controllo senza contatto’ sui migranti e sui rifugiati. Costituisce una forma di ‘respingimento per procura’ che contravviene ai fondamenti più essenziali del sistema convenzionale e che questa sentenza apparentemente consentirà di continuare”.

L’avvocato Loredana Leo, dell’ASGI, ritiene che:

“La Corte afferma che esiste una chiara lacuna giuridica nell’applicazione della Convenzione, che non le consente di intervenire nonostante la chiara violazione delle convenzioni internazionali, che non può non riconoscere nelle sue conclusioni. Tuttavia, nessuna lettura della Convenzione può consentire alle nuove politiche degli Stati parte di eludere i suoi vincoli. In questa interpretazione, la Convenzione rischia di diventare uno strumento che, attraverso l’azione degli Stati, potrebbe vedere compromesso il suo potere di proteggere i diritti fondamentali delle persone”.


Richieste della stampa

Si prega di indirizzare domande e richieste relative al caso alla:

Prof.ssa Violeta Moreno-Lax (de:border, ICREA-Università di Barcellona, Queen Mary University di Londra e Hertie School) all’indirizzo <v.moreno-lax@hertie-school.org> 

e/o

Silvia Cancini (ASGI) all’indirizzo <info@asgi.it>


Ricorso

Il ricorso è stato presentata da membri di de:border // collettivo per la giustizia migratoria (de:border) e dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), con il sostegno di ARCI, della Lowenstein International Human Rights Clinic alla Yale Law School, e della Rosa Parks Human Rights Clinic dell’Università di Louvain.

Il ricorso si è basato sulle prove raccolte dal progetto Search and Rescue Observatory for the Mediterranean (SAROBMED) (2017-19), con sede presso la Queen Mary University di Londra, e da Forensic Oceanography, parte dell’agenzia Forensic Architecture, con sede presso la Goldsmiths University di Londra, che ha prodotto una ricostruzione dettagliata dell’incidente e delle politiche che vi hanno contribuito.

La Corte ha inoltre ricevuto osservazioni da parte dei seguenti terzi, autorizzati a intervenire nel caso:


Foto tratta dal video di Sea Watch del 6 novembre 2017

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