Cassazione : illegittimo il trattenimento nel CIE senza la convalida in presenza dello straniero

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Le autorità hanno anche omesso di fornirgli adeguate informazioni sulla richiesta di protezione internazionale, ciò che costituisce motivo ostativo al trattenimento come previsto dal D.Lgs. 142/15.

Con l’ordinanza 25767/2016 la Corte di Cassazione ha annullato il decreto di convalida del trattenimento di un cittadino straniero nel CIE sulla base della riscontrata violazione di plurime norme di legge.

La vicenda riguardava il trattenimento di una persona cui non era stata data la effettiva possibilità di presentare domanda di protezione internazionale allo sbarco: trattenuto presso il CIE di Bari a seguito di decreto di respingimento, non aveva potuto partecipare all’udienza di convalida del trattenimento in quanto la Questura aveva addotto presunti motivi di salute .

La Corte, nell’accogliere tutti i motivi di ricorso per cassazione ha ribadito, innanzitutto, la necessità  che l’udienza di convalida del trattenimento presso il CIE si deve tenere alla presenza del cittadino straniero in quanto la sua audizione è necessaria, accompagnato dal suo avvocato, come in passato già rilevato con riferimento alle udienze di proroga del trattenimento.

Qualora, invece, il Giudice di pace ritenga che eventuali motivi di salute siano ostativi alla presenza della parte in udienza, il trattenimento non va comunque convalidato, proprio al fine di permettere allo straniero di potersi curare in luogo adeguato, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 7, co. 5, D.Lgs. 142/2015.

Inoltre, la mancata comunicazione di adeguate informazioni sulle modalità  attraverso le quali presentare istanza di protezione internazionale costituisce motivo ostativo al trattenimento, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sez. VI, ord. 5926 del 25.3.2015) ed a seguito della normativa successiva che ha recepito nel diritto interno la normativa sovranazionale in materia (v., in particolare, combinato disposto di art. 1, co. 2, D.Lgs. 142/15, art. 2, co. 1, lett. a) e lett. c), D.Lgs. 142/15, 6, co. 4, D.Lgs. 142/15, art. 10 bis, D.Lgs. 25/2008 e art. 8, Direttiva 2013/32/Ue del 26.5.2013).

L’ innovazione normativa determinatasi con l’entrata in vigore del d.lgs 142/15, se correttamente interpretata, è di grande rilevanza perché, in maniera esplicita rispetto alla precedente e su richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, stabilisce un sistema di norme da cui è possibile evincere chiaramente l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di informare correttamente, adeguatamente ed individualmente i cittadini stranieri al momento dello sbarco e quando si recano nei posti di polizia a presentare domanda di protezione.

Ne deriva che la persona non avrebbe dovuto fare ingresso nel CIE, bensì avrebbe dovuto avere accesso al sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

 

Si ringrazia l’avv. Dario Belluccio per il commento e la segnalazione dell’ordinanza.

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