Danni all’immagine di una comunità accogliente: Governo e Ministero condannati per il CIE di Bari

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Con la sentenza n. 4089 pubblicata il 10 agosto 2017 la prima sezione civile del Tribunale di Bari ha condannato la Presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno a versare un risarcimento agli enti locali e al pagamento delle spese processuali a favore della Regione Puglia per danni al prestigio e all’immagine della comunità locale.

“I media sia locali che nazionali hanno dato ampio spazio alle vicende negative che hanno riguardato il centro sito in Bari-Palese, legate alle condizioni mortificanti in cui sono stati trattati gli immigrati trattenuti nel CIE medesimo. Le notizie relative al centro di Bari sono, pertanto, sicuramente di pubblico dominio, ed è proprio per via della grande rilevanza che ha assunto la questione che va disposta la condanna risarcitoria. La comunità barese, che ha ospitato per circa dieci anni il CIE sul suo territorio, ha palesemente subito un danno all’immagine a causa della gestione del Centro realizzata dall’Amministrazione statale.”

La giurisdizione del giudice ordinario e l’azione ex art. 9 TU enti locali

Il procedimento ha avuto una storia particolarmente complessa che si è articolata in due azioni cautelari e, per quel che soprattutto rileva ai fini della predetta sentenza, in un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) avviato già nel 2011 e volto ad accertare le condizioni di vita nel CIE di Bari.

L’azione è stata promossa da due elettori di Comune e Provincia, i quali si sono avvalsi della previsione di cui all’art. 9 TU Enti Locali che disciplina la cosiddetta “azione popolare”.

Tale norma, con un particolare meccanismo di sostituzione processuale, consente a ciascun elettore di “far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia”.

Nella specie i due attori hanno appunto fatto valere, per conto di Comune e Provincia e contro il Governo, alcune richieste relative appunto al CIE: in via principale l’ordine di chiusura, in subordine l’ordine di apportare alcune modifiche strutturali, in ulteriore subordine la condanna al risarcimento del danno subito dai due enti territoriali per essere state costrette ad ospitare un centro ove gli stranieri venivano trattenuti in condizioni contrarie a norme nazionali e internazionali pienamente vincolanti.

Nel corso del giudizio il CIE è stato chiuso, sicché sulle prime due domande è venuto meno l’interesse ad agire.

Residuava il diritto al risarcimento del danno, in ordine al quale il Tribunale ha riconosciuto sia la legittimazione attiva degli attori, nella loro veste di sostituti degli enti locali interessati, sia la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e di comportamento della PA in violazione del generale principio del neminem ledere.

Stato inadempiente a sé stesso

Nel merito il Giudice ha poi accolto la domanda risarcitoria.

In proposito ha in primo luogo precisato che il danno risarcibile non è quello subito dagli stranieri trattenuti (che non erano parte in causa) neppure come soggetti “sostituiti” dai due attori: nel motivare ha però implicitamente riconoscendo che, ove gli stessi ritenessero di agire (in proprio o magari attraverso altre forme di rappresentanza o sostituzione come quella prevista dall’art. 5 Dlgs 215/03, ove le condizioni di trattenimento potessero qualificarsi come discriminazione o come molestie) potrebbero anch’essi conseguire il risarcimento .

Nel giudizio in esame invece, il danno risarcibile è quello subito direttamente da Comune e Provincia.

In proposito il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto che, sul piano generale, “..è pacifico che le persone giuridiche, compresi gli enti territoriali, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti all’immagine, alla reputazione, alla identità storica, culturale e politica…e in tale ipotesi possono agire per il risarcimento del danno subito dalla comunità tutta”.

Quanto poi al caso barese, il Tribunale, nel tracciare l’elenco delle condizioni in cui versava il Centro e nel ricordare che “il regime di trattenimento previsto per i CIE sarebbe stato addirittura meno garantistico per la libertà personale di quello previsto in un normale carcere”, ha, innanzitutto, rimarcato la negligenza dell’amministrazione centrale che non solo aveva ignorato le ripetute diffide, ma ha persino disatteso un precedente provvedimento giudiziario: lo stesso Tribunale aveva infatti dovuto nominare, infatti, in corso di giudizio un commissario ad Acta per attuare la propria ordinanza, emanata nel 2014, che intimava all’Amministrazione statale ad effettuare – tra le altre – opere di manutenzione dei servizi igienici e di ampliamento dei locali che non risultavano rispondenti alle stesse Linee Guida ministeriali.

Danni all’immagine di una comunità storicamente accogliente

Il danno subito dalla comunità territoriale barese, da sempre storicamente dimostratasi aperta all’ospitalità si giustifica, secondo il Tribunale “alla luce di quella che è una normale identificazione storicamente provata, tra i luoghi in cui si perpetrano violazioni dei diritti della persona il territorio che li ospita” .

A sostegno della tesi nella sentenza si rammentano i molti esempi di luoghi e città rimasti saldamente legati in senso negativo alle strutture di costrizione e sofferenza di esseri umani che vi erano allocati .

Si pensi ad Auschwitz, luogo che richiama alla mente di tutti immediatamente il campo di concentramento simbolo dell’olocausto e non di certo la cittadina polacca sita nelle vicinanze. Ma si pensi anche a Guantanamo, ad Alcatraz: istintivamente il pensiero corre subito e soltanto ai noti luoghi di prigionia di massima sicurezza, e non certo alla base navale nell’isola di Cuba all’interno della quale il primo è ubicato, né tanto meno all’isola nella baia di San Francisco ove era sito il carcere“.

Così anche la condanna dell’Italia con la recente sentenza della CEDU sul caso Khlaifia & c. ha danneggiato l’immagine pubblica di Lampedusa, associata alle vicende relative al Centro che vi è collocato.

Ministero dell’Interno e Governo condannati a risarcimento e spese

In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ha considerato sia l’indubbio riflesso sul turismo e sulle attività economiche, sia – e soprattutto – il danno all’immagine derivante alla identità personale, alla credibilità e al prestigio dei due enti locali; è giunto cosi alla quantificazione equitativa del danno in euro 30.000 oltre interessi e rivalutazione.

La presidenza del Consiglio dei Ministri è il Ministero dell’interno sono stati, dunque, condannati a rimborsare le spese processuali sia ai due attori “sostituti” di Comune e Provincia, sia alla Regione Puglia, che nel giudizio aveva sostenuto le medesime posizioni dei due attori.

Tribunale di Bari, sentenza del 10 agosto 2017, n.4089


Per approfondire

La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.) danneggia l’immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta – Penale Contemporaneo – Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017


Foto : Matteo Pieroni (CC BY-NC-ND 2.0)

 

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