Il Tribunale di Roma: i termini per la convalida del trattenimento decorrono dalla manifestazione di volontà di chiedere asilo in CPR

Si condivide un importante decreto del 15 settembre 2021, con cui il Tribunale di Roma dichiara che il termine di 48 ore per la trasmissione della richiesta di convalida da parte della Questura al Tribunale decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale da parte del richiedente.

Un cittadino straniero è soggetto a detenzione amministrativa in CPR ai fini dell’allontanamento. Finalmente, riesce a manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in sede di udienza di convalida del suo trattenimento dinanzi al Giudice di Pace. Positivamente, il Giudice verbalizza la volontà del richiedente protezione internazionale. La Questura di Roma trasmette il nuovo provvedimento di trattenimento al Tribunale al fine di chiederne la convalida dopo 4 giorni dalla richiesta di asilo.

Il Tribunale di Roma, in maniera estremamente chiara, sanziona tale prassi restituendo una lettura garantista. Nel rigettare la richiesta di convalida di trattenimento del richiedente, la Giudice fa delle precisazioni ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 186/1998 richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 142/2015, nonché ai sensi dell’art. 13 della Costituzione. Il questore deve trasmettere la richiesta di convalida del trattenimento senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione. Inoltre, come in questo caso, può anche essere espressa dinanzi al Giudice di pace nell’udienza di convalida del trattenimento a fine espulsivo. Questo laddove ribadisce un altro principio fondamentale ovvero che il richiedente protezione internazionale è tale non nel momento in cui viene formalizzata la richiesta, ma nel momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione[1] (ai sensi dell’art. 20, comma 2, Reg Ue 604/13) che coincide con la nascita della domanda e quindi è da tale momento dovrebbero decorrere i termini per la procedura di convalida del nuovo titolo di trattenimento. Si rammenta a tal proposito che l’applicabilità delle misure di trattenimento è evidentemente subordinata alla comunicazione entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria del provvedimento di trattenimento . Se questa non lo convalida nelle successive 48 ore, si intende revocato e resta privo di ogni effetto, conformemente alle garanzie di cui all’articolo 13 della Costituzione.

Il decreto appare significativo alla luce delle prassi discrezionali variamente monitorate in CPR con riguardo ai tempi di formalizzazione della richiesta di protezione da cui, erroneamente, le Questure fanno conseguire l’emissione del nuovo provvedimento di trattenimento, oltre che in relazione a quest’ultimo. Infatti secondo quanto osservato sarebbe prassi delle Questure attendere la formalizzazione della richiesta, che può avvenire anche diversi giorni dopo la manifestazione di volontà e secondo modalità poco tutelanti, ai fini dell’inversione del titolo di trattenimento. Da cui anche nei casi fortunati di verbalizzazione della manifestazione di volontà da parte del Gdp, la persona permane trattenuta di fatto come cittadino straniero in attesa di allontanamento, nella discrezionalità della Questura, anche per diversi giorni, nonostante l’indubbia qualifica di richiedente protezione internazionale. Una prassi che, produce effetti importanti sull’effettivo esercizio dei diritti dei richiedenti protezione internazionale, concretizzando una illegittima violazione di diritti costituzionali primari e incidendo sulla condizione individuale.

Criticità sono state rilevate anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che a titolo esemplificativo nel “Rapporto sulle visite effettuate nei CPR (2019-2020)” riporta come nel caso di Torino, la persona che intende chiedere asilo deve rivolgersi a uno degli operatori dell’ente gestore che, a sua volta, provvede a richiedere per la persona un appuntamento all’Ufficio Immigrazione senza fornire alcuna indicazione relativamente alla manifestazione di volontà espressa dall’interessato[2]. Per la convocazione la persona attende dai due ai tre giorni (secondo alcune testimonianze da noi rilevate potendo arrivare anche a dieci giorni) rischiando il rimpatrio, pur essendo richiedente asilo, laddove l’autorità competente non è a conoscenza della domanda e non viene rilasciata alcuna ricevuta scritta dell’avvenuta manifestazione di volontà e continuando, nonostante il suo status, ad essere privata della libertà personale in assenza di un titolo di trattenimento.  

E’ in tale quadro che il Tribunale chiarisce come non sia giuridicamente rilevante il dato temporale della effettiva formalizzazione della richiesta avanti alla Questura ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 25/2008.

Quindi, pur permanendo ulteriori importanti criticità in termini di accesso alla richiesta di protezione internazionale da parte di persone trattenute in CPR, laddove non sempre le persone sono adeguatamente informate in merito a tale possibilità e alle modalità di accesso ovvero i Giudici di Pace non verbalizzano la volontà di chiedere protezione internazionale da parte della persona trattenuta[3] o come sopra descritto non viene rilasciata alcuna ricevuta dell’avvenuta manifestazione di volontà correndo il rischio che la stessa rimanga inascoltata e non acquisita da parte delle autorità competenti, si invita a sollevare tale fondamentale profilo del rispetto dei termini previsti dalla Costituzione ai fini dell’intervento dell’autorità giudiziaria affinché si affermi un consolidato orientamento giurisprudenziale che tuteli effettivamente i richiedenti protezione internazionale assicurando il rispetto delle garanzie connesse al diritto alla libertà personale.


Tribunale di Roma, Decreto del 15 settembre 2021


[1] Per approfondimenti si veda il commento alla sentenza della Corte di Cassazione riportato nell’articolo Da quale momento il cittadino straniero acquisisce lo status di richiedente asilo

[2] Si veda il Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020), p. 42.

[3] In merito agli oneri che gravano sul Giudice di Pace con riferimento all’accesso alla richiesta di protezione internazionale, si rinvia alla sentenza della CGUE del 25 giugno 2020 nella causa C-36/20 PPU6. In tale sentenza la Corte ha precisato come una domanda d’asilo presentata ad una autorità differente da quella competente a ricevere l’istanza debba intendersi comunque idonea per l’avvio della procedura, incombendo su tale autorità l’obbligo di trasmettere la domanda all’autorità competente. Con riferimento generale alle criticità relative alla figura del Giudice di Pace si veda il Libro nero sul CPR di Torino, p. 21-23.

L’articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2022 sul sito del progetto Inlimine dell’ASGI.

La foto è di Lucia Gennari.