Azioni strategiche contro le illegittime prassi di accertamento dell’età e trattenimento

Con l’ordinanza n. 30999/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del trattenimento in CPR di un giovane che aveva dichiarato di essere minorenne, ribadendo che l’accertamento dell’età può avvenire esclusivamente secondo la procedura vincolata prevista dall’art. 19-bis del d.lgs. 142/2015 e sotto la competenza dell’autorità giudiziaria minorile. La pronuncia non si limita a censurare un singolo provvedimento, ma colpisce una prassi amministrativa diffusa e strutturale, fondata sull’utilizzo di accertamenti sommari e sulla sistematica elusione del principio del beneficio del dubbio.
A partire da questa decisione, è stata promossa un’azione civile di risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Interno per la privazione illegittima della libertà personale e per il rimpatrio forzato di un minore, e contestualmente è stata trasmessa una diffida formale e pubblica alle amministrazioni competenti, con cui si chiede la cessazione immediata delle prassi di trattenimento e l’adeguamento delle modalità operative negli hotspot e nei CPR. Il caso diventa così emblematico di una strategia che intreccia tutela individuale, responsabilità dello Stato e contenzioso strategico contro le violazioni sistemiche dei diritti delle persone migranti, in particolare dei minori
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La riflessione che vi proponiamo parte dall’esperienza di un giovane tunisino, entrato in Italia da minorenne nel 2024. Immediatamente al suo arrivo, egli dichiarava la propria minore età alle autorità di polizia presenti al momento delle operazioni di sbarco. Nonostante questo, veniva trasferito all’hotspot di Pantelleria, dove rimaneva per tre giorni, privato di mezzi di comunicazione – che sarebbero stati utili per recuperare la documentazione attestante la sua età anagrafica – e da qui, pur sussistendo seri dubbi in merito all’età del giovane, egli veniva trasferito presso il CPR di Caltanissetta, a seguito di un provvedimento di respingimento emesso dalla Questura di Trapani. Il giudice di pace, in sede di udienza di convalida, disponeva l’accertamento dell’età anagrafica unicamente mediante “rx-anagrafico”, omettendo del tutto l’intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, come previsto dall’art. 19-bis d.lgs. 241/2015. Sulla base dell’unico referto medico proveniente dall’ASP 2 di Caltanissetta, quindi, l’età ossea del giovene sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”; pertanto, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento. Il giorno successivo il minore veniva rimpatriato in Tunisia. Il rimpatrio veniva eseguito con modalità violente, bloccandogli i polsi e le Caviglie per tutta la durata del viaggio (7 ore) da Caltanissetta all’aeroporto tunisino.
Il giovane, tornato in Italia con visto di reingresso e, questa volta, correttamente identificato come minore, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace di Caltanissetta, chiedendo che la convalida del trattenimento da questo disposta venisse dichiarata illegittima.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del trattenimento in CPR di un giovane che aveva dichiarato di essere minorenne, ribadendo che l’accertamento dell’età può avvenire esclusivamente secondo la procedura vincolata prevista dall’art. 19-bis del d.lgs. 142/2015 e sotto la competenza dell’autorità giudiziaria minorile. Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte dispone la cassazione senza rinvio, ritenendo che il processo non potesse essere proseguito, poiché il trattenimento non era stato validamente convalidato nei termini di legge e non poteva più esserlo una volta spirati.
Tale affermazione assume un valore sistemico: il trattenimento amministrativo, incidendo direttamente sulla libertà personale ex art. 13 Cost., non può mai essere oggetto di convalida “ex post” in assenza di una procedura legittima e di un controllo giurisdizionale effettivo. Quando il trattenimento è fondato su un presupposto radicalmente viziato – nel caso di specie, la qualificazione come maggiorenne – esso deve considerarsi ab origine illegittimo.
Nel contesto delle politiche di frontiera e delle prassi operative negli hotspot e nei CPR, la pronuncia rappresenta un argine netto contro la tendenza a utilizzare strumenti amministrativi di fatto detentivi nei confronti di soggetti vulnerabili, in particolare minori, attraverso procedure sommarie e prive di reali garanzie.
La pronuncia della Cassazione non rappresenta un punto di arrivo, ma il presupposto per un’azione giudiziaria più ampia, volta ad affermare la responsabilità della Pubblica Amministrazione per le violazioni subite.
Sulla base dell’ordinanza n. 30999/2025, è stata infatti promossa un’azione civile di risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Interno, fondata sugli artt. 2043 e 2059 c.c., per la lesione grave e sistematica di diritti fondamentali della persona. L’azione risarcitoria mira a ottenere il riconoscimento non solo dell’illegittimità formale dei provvedimenti adottati, già accertata dalla Suprema Corte, ma delle conseguenze concrete prodotte sulla vita del giovane, illegittimamente privato della libertà personale, trattenuto in un CPR destinato agli adulti e infine rimpatriato forzatamente in Tunisia.
In questo senso, il risarcimento assume una funzione che va oltre la dimensione meramente compensativa: esso diventa uno strumento volto a rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali e a contrastare prassi amministrative strutturalmente illegittime.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che la privazione illegittima della libertà personale integri una delle più gravi lesioni dei diritti inviolabili della persona (art. 13 Cost. e art. 5 CEDU), idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Nel caso di specie, la gravità del pregiudizio è ulteriormente accentuata dalla condizione soggettiva di minore straniero non accompagnato, categoria che l’ordinamento qualifica espressamente come soggetto vulnerabile e destinatario di obblighi rafforzati di protezione.
L’azione risarcitoria, pertanto, non si limita a chiedere un ristoro simbolico, ma rivendica il riconoscimento pieno del danno morale ed esistenziale derivante dall’essere stato trattato come “migrante irregolare da espellere”, anziché come minore titolare di diritti.
Accanto all’azione risarcitoria individuale, è stata, quindi, trasmessa una diffida al Ministero dell’Interno e alle Prefetture competenti, con cui si è chiesto di interrompere immediatamente le prassi di trattenimento nei confronti di soggetti che dichiarino di essere minorenni e di cessare ogni forma di accertamento dell’età al di fuori della procedura vincolata prevista dall’art. 19-bis del d.lgs. 142/2015.
La diffida assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso: essa si configura come uno strumento di tutela collettiva e di contenzioso strategico, volto a denunciare il carattere sistemico delle violazioni e a sollecitare un adeguamento strutturale delle modalità operative delle amministrazioni coinvolte, in particolare negli hotspot di frontiera, richiamando il principio del beneficio del dubbio, che impone di trattare come minore chiunque dichiari di esserlo in presenza di incertezze sull’età; il divieto assoluto di trattenimento dei minori in CPR; l’obbligo di sospendere ogni procedimento amministrativo pregiudizievole nelle more dell’accertamento dell’età e la necessità di garantire che gli accertamenti sociosanitari siano disposti esclusivamente dall’autorità minorile, con il consenso informato del minore e in un contesto di garanzie effettive.
La scelta di accompagnare il contenzioso individuale con una diffida pubblica e con la segnalazione alle Autorità di garanzia nazionali ed europee ha l’obiettivo, quindi, di incidere sulle prassi amministrative e di costruire le basi per ulteriori azioni giudiziarie seriali partendo dal caso specifico.
Il caso in esame mostra con particolare chiarezza come la tutela dei diritti delle persone migranti – e in particolare dei minori – non possa esaurirsi nell’annullamento dei singoli provvedimenti illegittimi, ma richieda una strategia integrata.
In questa prospettiva, la pronuncia della Cassazione diventa non solo una vittoria processuale, ma una leva giuridica per affermare la responsabilità dello Stato e per contrastare un modello di gestione delle migrazioni fondato sulla sistematica compressione delle garanzie, in aperta contraddizione con la normativa nazionale, europea e internazionale di tutela dei minori.
Diffida ad interrompere prassi illegittime di trattenimento e accertamento età hotspot e CPR – ASGI
