
La Corte di Giustizia dell’UE, con una importantissima decisione alla causa riunita C-368/20 – C-369/20, ha affermato il principio secondo il quale ripristinare i controlli ai confini interni oltre i sei mesi può essere giustificato solo da nuove minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, condannando le politiche di controllo delle frontiere interne che riguardano diversi Stati membri.
Il 26 aprile 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha deciso la causa riunita C-368/20 – C-369/20, relativa ad una questione pregiudiziale posta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Styria relativo, in particolare, alla corretta interpretazione degli artt. 25 e 29 del Codice frontiere Schengen (CFS) che disciplinano la reintroduzione dei controlli di frontiera ai confini interni e la loro proroga nel tempo.
Il caso nasce da un ricorso proposto da un cittadino europeo sottoposto, nel novembre del 2017, ad un controllo di frontiera in località Spiefeld al confine tra Austria e Slovenia e al quale era stata comminata una sanzione amministrativa per aver rifiutato di fornire i documenti di viaggio. Il controllo da parte delle autorità di frontiere era intervenuto pochi giorni dopo la notifica da parte del governo austriaco alla Commissione Europea della proroga del ripristino dei controlli interni di frontiera secondo quanto previsto dall’art. 27 del CFS. Il Tribunale amministrativo, investito della questione relativa alla legittimità della multa e più in generale dell’operato delle autorità austriache, ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, il Giudice nazionale si è rivolto alla Corte GUE, al fine di chiarire se in base al diritto dell’Unione, è legittimo fare riferimento ad una medesima situazione eccezionale determinate la necessità di ripristinare i controlli di frontiera, nel caso di specie quello della minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, al fine di prorogare il ripristino dei controlli di frontiera qualora lo Stato membro, allo scadere del periodo di sei mesi, si trovi ancora di fronte alla medesima minaccia
Con questa sentenza la Corte evidenzia in linea generale che il ripristino dei controlli di frontiera per fronteggiare una seria minaccia alla sicurezza interna, per essere compatibile con il principio fondamentale della libertà di circolazione interna, deve essere una eccezione e può essere richiesta come misura di ultima istanza. Partendo da questo principio la Corte afferma che gli stati membri hanno il potere di agire in tal senso ma queste misure, così come eventuali proroghe, non possono eccedere la durata totale di sei mesi. Questo periodo di tempo appare infatti ragionevolmente idoneo a rimuovere le minacce che giustificano i nuovi controlli.
La decisione inoltre afferma che un’eventuale decisione politica di ripristinare i controlli ai confini oltre i sei mesi può essere giustificata solo da nuove minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.
Qualora invece la decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne derivi da una raccomandazione del Consiglio europeo, questa limitazione potrà protrarsi per un periodo massimo di due anni. Anche in questo caso, un’eventuale decisione nazionale di protrarre i controlli per ulteriori sei mesi potrà essere presa in considerazione solo quando siano riscontrabili nuove minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Il caso di specie si riferiva precisamente ad una proroga comunicata dal governo austriaco successivamente alla reintroduzione biennale invocata dalle istituzioni europee, senza che venissero addotte nuove minacce che ne giustificassero la richiesta.
Da ultimo la pronuncia stabilisce l’illegittimità della richiesta dei documenti di viaggio o identità e, a maggior ragione, l’imposizione di una sanzione amministrativa quando tale richiesta si basi su un ripristino dei controlli di frontiera contrari illegittimi.
Considerando che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne caratterizza le politiche di gestione degli ingressi di cittadini stranieri di diversi Paesi europei (Francia, Austria, Svezia, Germania e Danimarca) in maniera continuativa sin dalla fine del 2015, gli effetti pratici della sentenza potrebbero essere particolarmente rilevanti.
Occorre inoltre evidenziare che la recente proposta della Commissione di modifica del Codice Frontiere Schengen prevede una parziale nuova disciplina alla materia del ripristino dei controlli di frontiera. Se da una parte la decisione in oggetto potrebbe avere un impatto positivo anche sul processo legislativo di riforma dall’altra il rischio è che, agevolati proprio dalle riforme previste, gli Stati membri si orientino sempre di più sul ricorrere alle misure alternative ai controlli di frontiera per contrastare i movimenti secondari, con la conseguenza che gli interventi di contrasto alle prassi illegittime saranno sempre più difficili da porre in essere. Se questa sarà la direzione il sistema Schengen sarà solo formalmente salvo ma gli spazi di tutela effettiva dei diritti dei migranti si ridurranno sempre di più.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti:
Il comunicato stampa della Corte
Maggiori informazioni sul caso qui e qui
Comunicato delle organizzazioni francesi al governo francese

