La Corte di Appello di Genova rinvia alla Corte di Giustizia l’assegno per i nuclei famigliari numerosi

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Con l’ordinanza dell’ 1.08.2016, la Corte d’Appello di Genova ha rimesso una questione pregiudiziale alla CGUE in merito al contrasto tra l’art. 12 della direttiva 2011/98 e l’art 65 L 448/1998 che istituisce l’assegno per i nuclei famigliari con almeno tre figli nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico di lavoro.

Nell’ordinanza di rinvio, la Corte manifesta i propri dubbi sulla compatibilità della norma nazionale con l’art 12, in quanto essa non consente al cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso unico di lavoro di ottenere una prestazione di sicurezza sociale che risulta riconducibile a quelle di cui all’art 3, lettera j) (prestazioni famigliari) del Regolamento 883/2004 e alle quali si applica quindi il principio di parità di trattamento ex art 12.

I giudici di Genova domandano in particolare:

  1. se l’assegno per i nuclei famigliari con almeno tre figli minori costituisca una prestazione famigliare ai sensi dell’art 3, lettera j del regolamento;
  2. se, in caso di risposta positiva, il principio di parità di trattamento ex art 12 Direttiva 2011/98 osta ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo con permesso unico per lavoro di durata superiore a 6 mesi non può beneficiare di tale assegno.

 

Nonostante di fatto la Corte risolva questi dubbi a favore della tesi dell’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo e richiami l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna che contrasta con quella europea,  decide comunque di rimettere la questione alla Corte di Giustizia.

La scelta della Corte, che non spiega esattamente perchè sussista un contrasto che solo la Corte di Giustizia può risolvere avendo invece essa stessa risolto di fatto la questione attraverso le sue argomentazioni e i principi richiamati, rappresenta comunque un passo importante che potrebbe portare ad una pronuncia definitiva, capace di dirimere la questione con effetti generali per tutti gli interessati e probabilmente anche per altri istituti analoghi.

É importante quindi che si prosegua nella campagna volta a far presentare domanda (entro gennaio di ogni anno) anche ai titolari di permesso unico lavoro, al fine di  beneficiare di una eventuale sentenza favorevole della Corte Europea.

L’ordinanza

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