Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 marzo 2016

Il giudizio introdotto avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, consegue che la decisione non può concludersi con l’annullamento del diniego, ma deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto.

In un contesto caratterizzato da un disordine diffuso, dalla contrapposizione armata di gruppi ribelli e militari insorti, da un lato, e forze filo governative, dall’altro, il rischio di rimanere coinvolti negli scontri è rilevante. La violenza indiscriminata accertata ormai in tutto il territorio maliano, anche alla luce degli ultimi attacchi terroristici proprio a Bamako, integra i presupposti della protezione sussidiaria, in favore del ricorrente, giacché ai sensi dell’art.14 del d.lgs.19 novembre 2007 n°251, richiamato dall’art.2, lett.f ) del d.lgs.28 gennaio 2008 n°25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

 

Protezione internazionale – cittadino maliano – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza – domanda di protezione sussidiaria – art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 – sussistenza

Tribunale di Napoli, ordinanza 22.3.2016, est. Sirleto, XXX (avv. Lici) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta