Osservazioni ASGI sullo stato di implementazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani in Italia

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ASGI a GRETA: L’Italia può fare di più per garantire il riconoscimento dei diritti e l’accesso alla giustizia delle vittime di tratta.

In occasione del terzo giro di valutazione da parte del GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) sullo stato di implementazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani in Italia, ASGI ha inviato le proprie osservazioni e le raccomandazioni ritenute prioritarie nell’ottica dell’effettiva tutela dei diritti delle vittime di tratta.

Rispondendo ad un questionario, ASGI ha fornito al Gruppo di esperti un quadro aggiornato della situazione italiana, tanto dal punto di vista del fenomeno e dei trend emergenti, quanto per quel che riguarda le misure, legislative e non, adottate dal Governo per il contrasto e la prevenzione della tratta di persone e la protezione delle vittime.

Un sistema carente di garanzie e diritti per le vittime

Rispondendo al questionario inviato da GRETA, ASGI ha sottolineato innanzitutto la carenza di un sistema efficace sotto il profilo dell’accesso delle vittime di tratta alla giustizia e a rimedi effettivi, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a vicende di sfruttamento sessuale o lavorativo anche mediante accesso a fondi statali nonché di poter ricevere le retribuzioni e le contribuzioni mancate.

Più in particolare ASGI ha segnalato per quel che riguarda la normativa vigente:

  • l’assenza di una norma relativa al periodo di recupero e riflessione, prevista dall’art. 13 della Convenzione;
  • l’assenza di una norma che preveda la non punibilità delle vittime di tratta che hanno commesso reati a causa della loro condizione di assoggettamento, come stabilito dall’art. 26 della Convenzione;
  • la difficoltà nell’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. 286/98, in particolare per quel che riguarda l’applicazione del percorso sociale e la conseguente necessità di una revisione della norma stessa nella prospettiva di renderla maggiormente aderente al fenomeno attuale.

Per quel che riguarda le misure non legislative adottate nel corso degli ultimi anni, pur rilevando e apprezzando la recente adozione, da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, del secondo Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento (2022-25), ASGI ha evidenziato le principali criticità, tra cui:

  • l’assenza di un National Rapporteur dotato di autonomia e indipendenza rispetto all’Autorità di Governo che coordina gli interventi per la protezione delle vittime di tratta;
  • la mancata implementazione di un National Referral Mechanism;
  • la necessità di migliorare le misure di coordinamento tra la protezione internazionale e la protezione delle vittime di tratta con particolare riferimento alla capacità delle Autorità di identificare le vittime di tratta coinvolte in sfruttamento diverso da quello sessuale
  • l’assenza di finanziamenti continuativi e sufficienti per gli enti che gestiscono i programmi unici ex art. 18 D.Lgs. 286/98.

Raccomandazioni

Secondo ASGI le misure che dovrebbero prioritariamente essere adottate dal Governo italiano per consentire la piena attuazione della Convenzione della Convenzione sulla lotta alla tratta  del Consiglio d’Europa sono:

a) rivedere la norma contenuta nell’art. 18 D.Lgs. 286/98 nei termini di renderla maggiormente aderente al fenomeno per come si presenta oggi, rivedendo i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, prevedendo espressamente  il percorso sociale e modificando la durata del permesso stesso; comunque garantire la dare corretta applicazione della norma stessa;

b) rivedere l’articolo 22 par. 12quater D.Lgs. 286/98 al fine di modificare la previsione per cui la denuncia del lavoratore è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, introducendo dunque il “percorso sociale” anche per le vittime di sfruttamento lavorativo;

c) introdurre una disposizione specifica per il periodo di recupero e riflessione;

d) introdurre una disposizione specifica che sancisca la non punibilità delle vittime di tratta;

e) a fronte dell’inefficacia della norma relativa all’indennizzo statale contenuta nell’articolo 6 D.Lgs. 24/14, introdurre una disposizione che preveda forme di risarcimento a carico dei fondi statali effettivo per le vittime di tratta;

f) adottare procedure operative standard relative all’identificazione precoce e la protezione delle vittime di tratta, finalizzate all’implementazione del Meccanismo Nazionale di Referral, per favorire il coordinamento, , secondo un approccio multi-agenzia, tra tutti gli enti che possono entrare in contatto con le vittime di tratta;

g) istituire un Relatore nazionale indipendente sulla tratta anche a fini di monitoraggio e raccolta dati.

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