Regolarizzazione 2020: Domande e risposte

Le nostre indicazioni a uso degli operatori giuridici per dirimere alcuni dei molti dubbi interpretativi ancora sussistenti in questa complessa, quanto importante, materia.

L’art. 103 del D.L. 34 del 2020 prevede tre ipotesi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri:

  1. una procedura di emersione per chi era già occupato irregolarmente;

  1. una procedura di emersione per lavoratori con un’offerta di assunzione;

  1. la possibilità di rilascio di un permesso temporaneo semestrale, convertibile in un titolo per lavoro in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro prima della sua scadenza.

Per tutte le procedure rilevano soltanto i rapporti di lavoro nei seguenti settori:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

  1. assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; 

  1. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il dettato normativo sin da subito ha dimostrato incongruenze e previsioni poco chiare. A ciò si è aggiunto l’affastellarsi di indicazioni ministeriali – tramite note, circolari, FAQ – spesso contraddittorie e talvolta persino illegittime e contrastanti con la previsione di legge.

Infine il grave ritardo nella conclusione delle procedure sta ulteriormente infierendo sulla condizione giuridica di centinaia di migliaia di migranti, che si vedono costretti a dover attendere gli esiti di un’incerta e spesso arbitraria decisione amministrativa sulla loro vita.

In questo quadro non certo positivo, ASGI intende fornire delle indicazioni a uso degli operatori giuridici per dirimere alcuni dei molti dubbi interpretativi ancora sussistenti in questa complessa, quanto importante, materia.

Questioni generali alle tre procedure

Regolarizzazione art. 103, primo comma del D.L. n. 34 del 2020

La procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020

“Domande e Risposte sulla Regolarizzazione 2020” è stato realizzato grazie al contributo di Francesco Mason, Paola Fierro, Guido Savio, Francesco Di Pietro, Luce Bonzano, Giulia Crescini, Paola Fierro, Daniele Valeri, Alberto Pasquero, Giulia Vicini, Paola Colasanto, Nazzarena Zorzella, Noris Morandi, Giovanni Barbariol e Dario Belluccio.

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Note:

  1. Dopo aver chiarito che il concetto di organismo pubblico includeva anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico, l’Avvocatura rendeva un elenco esemplificativo di atti o documenti idonei a comprovare la presenza del cittadino straniero.
  2. FAQ del Ministero dell’Interno. FAQ n. 14: “Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).”
  3. Con riguardo alle domande di regolarizzazione ai sensi del 1^ comma, la Circolare del 19 giugno 2020 afferma che “Qualora lo stesso sia un richiedente asilo, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, riceverà l’informativa in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di protezione internazionale. Lo straniero che abbia deciso, dopo aver ricevuto l’informativa e firmato il contratto di soggiorno, di proseguire nell’iter previsto per il riconoscimento della protezione internazionale. potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, cartaceo, recante la dicitura “R”, valido esclusivamente sul territorio nazionale. In tale contesto, in favore dello straniero che abbia optato unicamente per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il relativo permesso sarà emesso in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.286/1998 e dal relativo Regolamento di attuazione.”
  4. Si veda Ammissioni e Soggiorno, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza.