I diritti di chi fugge dall’Ucraina in Italia e applicazione della direttiva UE – Scheda ASGI

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 89 del 15.4.2022, seppur con inaccettabile ritardo, l’Italia ha dato attuazione alla Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2022/382 del 4 marzo 2022, che aveva accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, introducendo la  protezione temporanea in favore di determinate categorie di persone.

Prendiamo positivamente atto della decisione dell’Unione europea e dunque del legislatore italiano di attuare la Direttiva del 2001, rimasta lettera morta per decenni, pur a fronte di emergenze umanitarie analoghe a quella dell’attuale guerra in Ucraina, come quelle verificatesi e ancora in atto in Siria, Libia, Afghanistan, per citarne solo alcuni.

Situazioni nelle quali l’Unione europea e l’Italia hanno sistematicamente ignorato gli appelli a fare uso di tale strumento per mitigare i drammi umani e sociali e armonizzare le politiche di accoglienza tra gli Stati membri, nell’ottica della solidarietà e della leale collaborazione prevista all’art. 80 del Trattato di Lisbona.

L’utilizzo odierno della Direttiva 2001/55 e nei soli casi previsti dalla Decisione del Consiglio sopra richiamata non può far dimenticare che moltitudini di uomini e donne hanno diritto ad un trattamento paritario a quello oggi previsto per i cittadini ucraini, in quanto si trovano in situazioni comparabili a quelle che hanno dato origine alle ultimi decisioni in materia.

Protezione temporanea per molti ma non per tutti

L’applicazione della Direttiva costituisce uno strumento fondamentale per permettere agli Stati membri dell’Unione di adottare rapidamente misure comuni di accoglienza e protezione per gestire al meglio l’ingente flusso di persone che fuggono dal conflitto.

Pur nell’evidente importanza dell’attuazione di questo strumento di rapida reazione a una situazione di emergenza, non possiamo non evidenziare i gravi limiti dell’attuazione in Italia della Decisione n. 382/2022 del Consiglio UE.

Appare incomprensibile e ingiusta la scelta dell’Italia di riconoscere la protezione temporanea ai soli cittadini ucraini e ai loro familiari, ai titolari di protezione analoga a quella internazionale e ai titolari di permesso ucraino permanente, escludendo le migliaia di persone straniere presenti in Ucraina, con permesso non permanente o prive di documenti, costrette anch’esse a fuggire dalla guerra come coloro che sono stati inclusi nella protezione temporanea. 

La discriminazione che così si è venuta a creare tra persone di differente nazionalità, nonostante si trovino nella medesima e drammatica situazione, è ingiustificata e lesiva dei basilari principi di pari dignità della persona umana indipendentemente dalla propria cittadinanza e dal proprio status giuridico (artt. 2 e 3 Costituzione). Tanto più se si considera che, molto spesso, proprio le persone straniere in Ucraina sono caratterizzate da un maggiore grado di vulnerabilità, in quanto lontane da contesti e reti istituzionali, sociali e familiari di potenziale supporto.

Una scelta etnocentrica

Il Governo italiano aveva la possibilità di adottare adeguate misure di protezione anche nei confronti di queste categorie di persone oggi escluse (riconosciutagli sia dalla Direttiva 2011/55, sia dalla Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2022/382, sia dalla normativa costituzionale e ordinaria nazionale), ma ha scelto di associarsi  alle più retrive e draconiane politiche di quei Paesi dell’Unione europea caratterizzati da xenofobia, sovranismo e scetticismo per la stessa esistenza dell’Unione, dunque evidentemente restii al riconoscimento dei diritti umani e fondamentali degli individui.

Ci viene quindi consegnata dall’Unione europea e dal Governo italiano una scelta evidentemente etnocentrica che, in quanto giuristi attenti alla tutela della dignità delle persone e dei loro diritti umani e fondamentali, non possiamo che biasimare e tentare di reindirizzare – anche attraverso battaglie di sensibilizzazione e legali – in senso conforme ai principi di democrazia, solidarietà e responsabilità sociale che riteniamo debbano caratterizzare la società e le istituzioni tutte.

Ancora una volta l’Europa, che si muove oggi a supporto della popolazione ucraina, adotta misure che sono frutto di una logica di mancata reale cooperazione e i non inclusione, in linea con i propositi che la Commissione europea ha esternato all’inizio del mandato della Presidente Ursula Von der Leyen con la presentazione del Patto sulle migrazioni e l’asilo. 

Questa a logica, ora come in precedenza, ci appare poco lungimirante e mossa esclusivamente da visioni ottusamente ancorate al passato che considerano le migrazioni solo in ottica irrazionale e utilitaristica.

Tutte le vittime dei conflitti devono ricevere dall’ Italia la stessa protezione e pertanto chiediamo a tutta la società civile di esprimersi denunciando quanto sia inaccettabile che chi fugge dalle guerre riceva un diverso trattamento a seconda della nazionalità di origine o del Paese di provenienza.

La nostra analisi sulla protezione per chi fugge dal conflitto

Per favorire una maggiore conoscenza dei diritti da parte di quanti fuggono dal conflitto in atto in Ucraina, con particolare riferimento a categorie vulnerabili (es. cittadini non ucraini, minori stranieri), abbiamo aggiornato la scheda relativa alla protezione temporanea in Italia e realizzato alcuni approfondimenti .

SCHEDA ASGI – La Protezione temporanea delle persone in fuga dall’Ucraina

FOCUS 1 – La condizione giuridica degli stranieri in Ucraina

FOCUS 2 – La relazione tra protezione internazionale e protezione temporanea e la sospensione dell’Ucraina dall’elenco dei Paesi di origine sicura

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