Il Friuli Venezia Giulia discrimina nell’accesso al fondo affitti

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riflessioni

Con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia  n. 66/2020 del 15 aprile scorso,  è stato  approvato in via definitiva il regolamento regionale in materia  di  incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti.

In attuazione a quanto previsto  dall’art. 29 c. 1 bis della L.R.19 febbraio 2016 n. 1, introdotto dall’ art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018, il nuovo Regolamento prevede, all’art. 9 co. 3, che i cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea che intendano  accedere al beneficio debbano presentare la documentazione attestante che tutti i  componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, condizione non richiesta per i cittadini italiani o di altri Paesi membri UE.

L’ASGI ritiene che tale norma presenti evidenti profili di incompatibilità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. perché suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra cittadini italiani/euro unitari e cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea nell’accesso ad una  prestazione sociale collegata al  diritto fondamentale all’abitazione, tutelato, fra l’altro,  dall’art. 34 della Carta europea dei diritti fondamentali.

La previsione normativa  contrasta altresì con il principio costituzionale di ragionevolezza perché non tiene conto come in molti casi il cittadino straniero non può ottenere la documentazione richiesta perché non prevista dall’ordinamento del Paese di appartenenza. Questo fatto è stato espressamente riconosciuto dal D.M. 21 ottobre 2019 che, con riferimento ad analoga previsione contenuta nella normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, ha indicato i soli 19 Paesi nei quali è possibile ottenere da una “autorità competente la documentazione attestante l’esistenza o meno di immobili di proprietà nel Paese estero di origine o di provenienza del cittadino straniero.

L’assenza di ragionevolezza della previsione in questione si misura pure sul fatto che la documentazione richiesta, quand’anche fosse teoricamente ottenibile, implicherebbe costi esorbitanti per il cittadino straniero richiedente, dovendo essere ottenuta da ciascun componente del nucleo familiare con conseguente moltiplicazione delle procedure e relativi costi di traduzione e autentificazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero; costi che risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione richiesta dell’incentivo alla locazione, con conseguente obiettivo effetto dissuasivo discriminatorio su base di nazionalità.

La previsione normativa regionale introduce dunque, per i soli cittadini stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto già dichiarato ai fini fiscali e ISEE e determina, quindi, un aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale, in violazione dei principi di uguaglianza costituzionale, così come del principio di parità di trattamento di cui alla normativa dell’Unione europea (ad es. direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, cfr. sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Kamberaj, 24 aprile 2012, C-571/10).

L’ASGI rammenta, inoltre, che una disciplina analoga della Regione Abruzzo (L.r. 31 ottobre 2019, n. 34)  è stata impugnata di recente dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale  e che  provvedimenti analoghi riferiti all’accesso a prestazioni sociali emanati da talune amministrazioni comunali sono stati giudicati illegittimi da Tribunali di merito per violazione del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 2 c. 5  del D.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) (Tribunale di Milano, ordinanza 27 marzo 2019; Tribunale di Milano, ordinanza 13 dicembre 2018; Tribunale di Bergamo, ordinanza 20 dicembre 2018; Tribunale di Milano, ordinanza del 27 marzo 2019)

L’ASGI aveva espresso le proprie perplessità su questa norma in una lettera inviata il 4 marzo 2020  ai Consiglieri Regionali componenti della IV Commissione permanente del Consiglio regionale del FVG,  chiamati ad esprimere il parere previsto dalla procedura di approvazione del regolamento.

L’applicazione del  nuovo Regolamento regionale sul beneficio del sostegno alle locazioni è suscettibile di avere un impatto  devastante proprio sulle fasce di popolazione più esposte alle condizioni di povertà e disagio abitativo, reso ancora più acuto dalle conseguenze sociali dell’epidemia da Covid-19Recenti indagini ISTAT evidenziano che in Italia il livello di reddito mediano delle famiglie con stranieri è inferiore di oltre 6 mila euro rispetto a quello delle famiglie di soli italiani e che tale gap sale nelle regioni del Nord-Est a quasi 11 mila euro (-30,9%). Ne consegue che tra coloro che vivono in famiglie con almeno un cittadino non italiano il rischio di povertà e di esclusione sociale è quasi il doppio (51%) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (27,5%). Per quanto concerne la condizione abitativa, secondo un’indagine della Banca d’Italia (2014), solo il 23, 4% della popolazione straniera residente in Italia vive in un alloggio in proprietà a fronte del 78,6% della popolazione italiana.

E’ del tutto evidente che privare del sostegno alle locazioni proprio le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno di inclusione abitativa non solo costituisce una grave discriminazione nell’accesso ad una prestazione sociale collegata al diritto sociale all’abitazione quale diritto umano fondamentale, ma determina un grave vulnus alla coesione sociale quale bene dell’intera collettività

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