Il Comitato ONU contro la tortura emana nuove linee guida sui diritti dei richiedenti asilo

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Nuove indicazioni agli Stati sull’applicazione dell’art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura per contrastare il rimpatrio dei richiedenti asilo in caso di rischi di maltrattamenti e trattamenti inumani e degradanti.

A seguito delle comunicazioni su diverse violazioni dell’art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura da parte di Stati aderenti per casi di espulsioni verso paesi in cui non sono garantiti i diritti fondamentali,  il Comitato di esperti delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) ha ritenuto necessaria la revisione del commento generale n. 4 con cui vengono forniti orientamenti agli Stati e ai Governi su come valutare se un richiedente asilo si trova di fronte a un rischio personale di tortura o maltrattamento in caso di rimpatrio nel suo paese di origine.

Il nuovo documento affronta l’attuazione da parte dei governi dell’art.3 della Convenzione contro la tortura :

Articolo 3
1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, gravi, flagranti o massicce.

Nel decidere sull’espulsione di persone verso i loro Paesi di origine il Comitato ONU suggerisce agli Stati un elenco con cui verificare gli elementi da considerare per applicare il principio del “non respingimento” e per comprendere quali siano le condizioni ostative al rimpatrio onde evitare la violazione dell’art. 3 della Convenzione Onu, supportando così le autorità governative nell’identificazione delle possibili vittime di tortura e di altri soggetti vulnerabili tra i richiedenti asilo .

“L’elenco potrebbe anche aiutare le persone a rischio di essere rimpatriate, aiutandole a presentare le loro richieste alle autorità nazionali”, ha dichiarato il presidente della commissione Jens Modvig.

Inoltre il Comitato ONU specifica che l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione prevede che, sebbene l’onere della prova incomba sulla vittima  che deve presentare argomenti circostanziati che dimostrino che il pericolo di essere sottoposti a tortura è prevedibile, presente, personale e reale, tuttavia, quando chi denuncia tali rischi si trova in una situazione in cui non è in grado di elaborare il suo caso o quando dimostra di non avere la possibilità di ottenere la documentazione relativa al rischio di tortura o di privazione della sua libertà in caso di rimpatrio, l’onere della prova è invertito e spetta allo Stato membro interessato indagare sulle accuse e verificare le informazioni su cui si basa la comunicazione.

In particolare, durante la procedura di valutazione,  lo Stato deve tutelare la persona interessata fornendo garanzie, inclusa l’ assistenza linguistica, legale, medica, sociale e, quando necessario, finanziaria , specialmente se la persona è privata della sua libertà o se la persona si trova in una situazione particolarmente vulnerabile quale è quella dei richiedenti asilo, dei minori non accompagnati, di coloro che hanno subito violenza o delle persone con disabilità.

Le indicazioni sono state redatte in risposta alla crisi umanitaria legata ai flussi migratori e al conseguente aumento delle denunce da parte di coloro che affermavano di aver rischiato la tortura o altri maltrattamenti, in caso di rimpatrio con la forza nei loro paesi di origine.

Il comitato di esperti indipendenti, composto da dieci membri, che ha rivisto il commento generale n. 4 sull’applicazione dell’art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura,  ha lo scopo di monitorare l’attuazione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte degli Stati che l’hanno ratificata.


Documenti

Commento generale n. 4 (2017) sull’attuazione dell’articolo 3 della Convenzione nel contesto dell’articolo 22


La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (nota come Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura) è il più importante trattato internazionale sui diritti umani che si occupa di tortura e altri maltrattamenti. La Convenzione richiede ai paesi che sono parti del trattato di proibire e prevenire la tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti in tutte le circostanze.
La convenzione è entrata in vigore il 26 giugno 1987  ( in Italia dal 1989) e attualmente conta 162 Stati parti. Pertanto, la stragrande maggioranza dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno volontariamente accettato di vietare e prevenire qualsiasi forma di tortura e altri maltrattamenti.

I membri del CAT sono esperti indipendenti in materia di diritti umani provenienti da tutto il mondo, che prestano servizio a titolo personale e non come rappresentanti degli Stati parti. Le osservazioni e le decisioni finali del Comitato sulle singole comunicazioni costituiscono una valutazione indipendente del rispetto da parte degli Stati dei loro obblighi in materia di diritti umani ai sensi del trattato.

Ulteriori informazioni


Rassegna stampa

UN Committee against Torture issues new guidelines on asylum seekers’ rights

 

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