La Corte d’Appello di Palermo, chiamata ad esprimersi sul reclamo ex art. 35bis 4bis D. Lvo 25/08 (avverso diniego di sospensiva del Tribunale di Palermo) lo ha accolto determinando, nell’immediato, la liberazione di un cittadino pakistano trattenuto al CPR di Pian del Lago (Caltanissetta) all’indomani del diniego della sospensiva su ricorso ex art. 35bis, ma soprattutto stabilendo che “la mancata sottoscrizione della determina presidenziale comporta la nullità/inesistenza dell’atto stesso (…) La determinazione del Presidente della Commissione Territoriale rappresenta, dunque, un tassello fondamentale delle articolazioni procedimentali della procedura accelerata: nel caso tale passaggio non sia stato compiuto correttamente, la procedura non potrà più definirsi accelerata, e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione abbia rispettato i termini di cui all’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008″.
La pronuncia è stata ottenuta nell’ambito di un ricorso ex art. 35bis D. Lvo 25/08 avverso un diniego per manifesta infondatezza ex art. art. 28 bis, comma 2, lett. d) e art. 28 ter, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 25/2008 notificato ad un richiedente asilo pakistano soggetto all’obbligo di domicilio ex art. 5, co 4 D. Lvo 142/15 presso il “Centro Sikania” (Siculiana, Agrigento). Il diniego della Commissione Territoriale di Palermo era stato preceduto dalla determinazione con cui il Presidente della stessa aveva deciso l’applicazione della procedura accelerata di frontiera. Tuttavia, in seno al ricorso introduttivo la difesa del ricorrente aveva contestato l’inesistenza giuridica dell’atto presupposto, in quanto l’atto di determina del Presidente della Commissione Territoriale di applicazione della procedura accelerata era privo di firma autografa o digitale. Trattandosi di un vizio radicale, la difesa ha sostenuto che ciò determinava l’inesistenza giuridica dell’atto. Anche in giudizio il Ministero depositava la medesima determina priva di firma, con la medesima dicitura “originale firmato in atti”, senza che di tale originale sia stata fornita prova.
La pronuncia si ritiene particolarmente importante perché amplia le ipotesi in cui un vizio della procedura accelerata comporta il ripristino della procedura ordinaria, con le note conseguenza circa l’effetto sospensivo ex lege del ricorso ex art. 35bis D. Lgs. 25/08 e i termini per impugnare.
CdA di Palermo – accoglimento sospensiva art. 35 bis c. 4bis per determina inesistente
