
Alla luce della situazione che caratterizza il CPR di Palazzo San Gervasio, è stato presentato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per l’accertamento della violazione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione all’interno del CPR di Palazzo San Gervasio, con contestuale istanza cautelare (ex art. 700 c.p.c.) di immediata liberazione, inaudita altera parte, del ricorrente trattenuto, al momento del deposito illegittimamente trattenuto nella struttura, nonché con domanda inibitoria volta a ordinare all’Amministrazione di cessare il comportamento lesivo del diritto alla salute consistente nel trattenere persone con disturbo da uso di sostanze sottoposte a trattamento farmacologico sostitutivo in condizioni che non assicurano le garanzie minime di tutela della salute. Il ricorso è stato presentato con il patrocinio delle Avv.te Giulia Crescini e Ginevra Maccarrone per l’associazione ASGI e dell’Avv. Arturo Raffaele Covella per il ricorrente individuale.
La vicenda del ricorrente individuale costituisce il caso concreto e paradigmatico da cui prende le mosse il ricorso. Egli è una persona con disturbo da uso di sostanze, già presa in carico dal SerD di altra città e sottoposta a terapia sostitutiva con metadone prima dell’ingresso nel CPR. Nonostante tale condizione clinica, è stato ritenuto idoneo al trattenimento sulla base di una valutazione sanitaria sommaria e priva di adeguati approfondimenti diagnostici. Successivamente all’ingresso, non è mai stata assicurata una presa in carico da parte dei servizi per le dipendenze competenti territorialmente, né è stata garantita la continuità terapeutica secondo standard clinici appropriati. La gestione sanitaria del ricorrente si è caratterizzata per un uso esteso e disorganico di farmaci psicotropi, con ripetute modifiche della terapia, incrementi posologici significativi e co-somministrazioni ad alto rischio, in assenza di un monitoraggio specialistico e di una documentazione clinica coerente e completa. Le visite mediche risultano estremamente sporadiche e la tracciabilità della somministrazione dei farmaci è gravemente compromessa, con un concreto rischio di astinenza, sovradosaggio e interazioni farmacologiche pericolose.
Il ricorso evidenzia come tale situazione non rappresenti un’anomalia individuale, ma si inserisca in un quadro strutturale e sistematico di violazione del diritto alla salute all’interno del CPR di Palazzo San Gervasio. Le criticità denunciate risultano ampiamente documentate da plurime fonti, tra cui le ispezioni dell’Azienda Sanitaria Locale (ASP) di Potenza, i rapporti del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, le osservazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché le risultanze della visita ispettiva parlamentare dell’On. Scarpa – cui è seguito un report – e di procedimenti penali tuttora pendenti. Da tali accertamenti emerge un contesto caratterizzato da carenze igienico-sanitarie, assenza di protocolli adeguati per la gestione delle dipendenze e del rischio suicidario, somministrazione impropria e massiva di psicofarmaci, mancanza di continuità assistenziale e inadeguatezza strutturale degli spazi sanitari.
Il ricorso muove dalla recente pronuncia della Corte costituzionale che ha evidenziato un vulnus nella disciplina legislativa dei modi del trattenimento nei CPR, senza tuttavia ravvisare un vuoto di tutela dei diritti fondamentali. Si sostiene, infatti, che residui un complesso di fonti normative, di rango primario e secondario, idoneo a consentire l’accertamento della violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. In particolare, l’art. 14 del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 7 e 17 del d.lgs. 142/2015, unitamente alla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022, adottata in attuazione della normativa primaria, e alle linee guida in materia di dipendenze, individuano obblighi positivi sufficientemente determinati in capo all’Amministrazione, la cui violazione risulta accertabile nel caso di specie.
In via subordinata, qualora tali fonti fossero ritenute insufficienti o inadeguate a garantire una tutela effettiva del diritto alla salute delle persone trattenute, nel ricorso si chiede al giudice di valutare la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 142/2015, in relazione agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, nelle parti in cui, con riferimento al diritto alla salute, tali disposizioni non disciplinano in modo puntuale i modi del trattenimento e in particolare le modalità di erogazione dei servizi sanitari alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale all’interno dei CPR.
Alla luce di tale quadro fattuale e normativo, l’azione è diretta, da un lato, a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del trattenimento del ricorrente individuale e la conseguente adozione di misure urgenti a tutela della sua integrità psico-fisica, individuate nella immediata liberazione e presa in carico sanitaria; dall’altro, a conseguire un provvedimento inibitorio di carattere generale volto a far cessare la pratica del trattenimento, presso il CPR di Palazzo San Gervasio, delle persone affette da disturbo da uso di sostanze sottoposte a trattamento farmacologico sostitutivo, in un contesto strutturalmente inidoneo a garantire il rispetto del diritto alla salute.
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