
La sentenza cautelare del TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia, n. 1164/2025 del 27/11/2025 ha annullato il provvedimento con cui la Prefettura di Bergamo aveva negato all’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) l’accesso ai “locali idonei” utilizzati per il trattenimento di cittadini stranieri in attesa dell’esecuzione del rimpatrio. Benché il giudice abbia rilevato un profilo procedurale legato all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990, la questione di diritto attiene alla legittimità del diniego di accesso a strutture che, pur non essendo formalmente CPR, assolvono funzioni identiche di privazione della libertà personale.
Infatti, l’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998 equipara espressamente questi luoghi ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) quanto al regime delle garanzie. Tra queste, risulta centrale l’accessibilità da parte di enti di tutela, organismi internazionali e soggetti della società civile, come A.S.G.I., già in passato riconosciuta come legittimata a tutelare gli interessi dei cittadini stranieri e dunque accedere ai CPR.
Nel caso dei locali idonei di Bergamo, la Prefettura ha opposto un diniego motivato da esigenze di sicurezza, privacy e logistica, senza considerare che l’idoneità di una struttura al trattenimento presuppone anche la sua apertura al controllo esterno, condizione indispensabile per garantire trasparenza, dignità e rispetto dei diritti umani. In proposito, è decisiva l’interpretazione offerta proprio dal TAR Lombardia che nel 2022 si era espresso in questi “l’assimilazione, effettuata dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i centri per il rimpatrio e le camere di sicurezza deve essere intesa in funzione construens, quale ampliamento delle garanzie riconosciute alle persone la cui libertà personale è oggetto di limitazioni, e non in funzione destruens, quale limitazione delle persone autorizzate a farvi ingresso” (sentenza n. 182/2022 TAR Lombardia, I sez.). L’accesso della società civile, già riconosciuto con riferimento ai CPR, va assicurato anche rispetto ai locali idonei ove i cittadini stranieri sono trattenuti in attesa dell’esecuzione del rimpatrio. La decisione di merito sarà fondamentale per riconoscere pienamente il ruolo di ASGI e di altri enti qualificati come soggetti legittimati alla vigilanza sui luoghi di privazione della libertà.
Sentenza TAR Lombardia del 27.11.2025 – accesso luoghi idonei Questura -ASGI
