Con la sentenza del 17/02/2026 n. 06630/2025 il TAR Lazio ha affermato il diritto di ASGI e della società civile ad accedere alle strutture di trattenimento realizzate in Albania, a Shengjin e Gjader, nell’ambito del Protocollo Italia-Albania ratificato con legge n. 14/2024.
La Prefettura aveva negato l’accesso di ASGI motivando che “l’attuale clamore mediatico che coinvolge i centri di permanenza per il rimpatrio sconsiglia, al momento, l’ingresso nei suddetti centri, onde evitare rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Il TAR, censurando tale motivazione, non soltanto ha ribadito la piena legittimazione statutaria dell’ASGI ad accedere ai luoghi di privazione della libertà ma, richiamando la recente giurisprudenza (Tar Palermo, sez. III, sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020; Tar Piemonte, I, n. 360 del 6 aprile 2021; Tar Lombardia, I, n. 2322 del 24 ottobre 2022; TAR Lazio, I, n. 3392 del 28 febbraio 2023), ha confermato che l’accesso ai luoghi di trattenimento può essere differito, e mai impedito, soltanto qualora esistano rischi concreti e specificamente motivati per l’ordine e la sicurezza pubblica, che comunque “non possono sussistere a tempo indefinito”.
Il riferimento al clamore mediatico che coinvolge il centro di Gjader e le contingenze politiche attuali non possono essere un ostacolo al controllo democratico della società civile sui luoghi di trattenimento dei cittadini stranieri.
La pronuncia inoltre, ha il pregio di affermare l’accessibilità dei centri di trattenimento a soggetti anche diversi dagli enti associativi, che ne facciano motivata richiesta, un principio che assume oggi un’importanza cruciale alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione nel giugno 2026, che annuncia il ricorso sistematico al trattenimento e al confinamento dei cittadini migranti.
