La data di validità del permesso di soggiorno non può essere fatta risalire al momento della presentazione della domanda quando questo viene rilasciato in prossimità della scadenza perché così facendo si finirebbe per inficiarne l’effettiva durata.
Con la sentenza n. 15448 del 30 luglio 2024, il TAR Lazio afferma il principio secondo cui il permesso di soggiorno deve avere una durata effettiva. La validità del permesso pertanto non può iniziare a computarsi dal momento della richiesta del titolo quando questa si scosti notevolmente dalla data di rilascio dello stesso.
il Tribunale mette in luce il mancato fondamento normativo della prassi della Questura di Roma del rilascio di permessi di soggiorno prossimi alla scadenza dovuto, nel caso in esame, ai lunghi tempi dell’istruttoria. La Questura infatti sostiene che l’iter istruttorio inizi “dal momento di acquisizione dell’istanza” e termini con la validazione. Nel periodo istruttorio, sempre secondo quanto riportato nelle memorie della Questura, “qualora emergano anomalie sui requisiti o elementi che necessitano di verifiche ulteriori, l’Amministrazione procede ai dovuti accertamenti, che in molti contesti coinvolgono altri organi; pertanto, i tempi di attesa dipendono da tale circostanza, e sono sempre compresi nel periodo istruttorio”. Il permesso reca dunque l’indicazione di una data di rilascio (apposta sul retro del permesso) risalente alla data di acquisizione della domanda e pertanto non coincidente con la data effettiva del rilascio.
Il Tribunale Amministrativo contesta quanto affermato dalla Questura di Roma evidenziando che “il fatto che il permesso di soggiorno rilasciato avrebbe validità dalla data di presentazione della formalizzazione della relativa domanda (…) non trova riscontro in alcun puntuale richiamo normativo”.
Nel caso esaminato dal Tar veniva proposto giudizio di ottemperanza a seguito del mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciuto all’esito di un precedente giudizio presso il Tribunale ordinario. Nelle more del procedimento la Questura rilasciava finalmente il permesso per protezione speciale alla ricorrente chiedendo la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente contestava la cessata materia del contendere e insisteva per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza ritenendo che il permesso, formalmente della durata di 2 anni, essendo stato consegnato in prossimità della scadenza dello stesso, non fosse idoneo a realizzare quanto ordinato dal giudice ordinario. L’avvocatura, sul punto, sostenendo, come già detto, che l’iter istruttorio e la validità stessa del permesso iniziassero al momento dell’acquisizione dell’istanza, riteneva di aver ottemperato all’ordine del giudice avendo effettuato il rilascio di un permesso formalmente conforme. Il permesso rilasciato aveva apposta un data di rilascio riconducibile alla data di inizio istruttoria e non alla reale consegna del permesso alla ricorrente. Il permesso aveva pertanto formalmente la durata di due anni ma la ricorrente ne era entrata in possesso a soli 4 mesi dalla scadenza.
Il Tar ha accolto il ricorso (e condannato alle spese) ritenendo che “Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto adempimento dell’Amministrazione resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla ordinanza ottemperanda ha dato esito negativo, avendo la stessa rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno di cui alla citata ordinanza con validità residua di 4 mesi, anziché un permesso di durata biennale.”
La data di validità del permesso di soggiorno non può quindi essere fatta risalire al momento della presentazione della domanda quando questo viene rilasciato in prossimità della scadenza perché così facendo si finirebbe per inficiarne l’effettiva durata.
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