Con la sentenza dell’11 febbraio 2026, il Tribunale Civile di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo rifiuto di consentire la navigazione alla nave della ONG tedesca “Sea-watch”, la “Sea-watch 3”.
Le vicende risalgono al 2019, quando alla nave era stato interdetto l’ingresso nelle acque territoriali italiane in applicazione del d.l. “sicurezza-bis”, voluto dall’allora Ministro dell’Interno Salvini ed entrato in vigore dopo che la nave aveva soccorso un gruppo di persone in fuga dalla Libia.
Come noto, all’epoca la comandante Carola Rackete, dopo essersi rivolta al TAR Lazio e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che si erano espressi negativamente, aveva condotto la nave nel porto di Lampedusa in contrasto tanto con il divieto interministeriale che le proibiva l’ingresso nelle acque italiane, quanto contro le indicazioni delle autorità presenti sul posto. La comandante era stata poi sottoposta a due procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e per la disobbedienza agli ordini di una “nave da guerra”. Entrambi i procedimenti sono stati archiviati e la Corte di Cassazione ha, con la sentenza n. 6626/2020, ritenuto la sua condotta non punibile in quanto posta in essere nell’adempimento del dovere di prestare assistenza a chi si trovi in pericolo in mare. Tale dovere include, ha specificato la Cassazione, anche l’obbligo di consentire lo sbarco ai naufraghi in un luogo effettivamente sicuro, e non si esaurisce con il recupero a bordo della nave soccorritrice.
Tuttavia, a pochi mesi di distanza dai fatti, le autorità siciliane avevano notificato all’ONG e alla comandante dei verbali di accertamento per la violazione del decreto “sicurezza-bis” e un provvedimento di sequestro cautelare della nave in vista della confisca. Trattandosi di sanzioni amministrative e poiché il decreto in questione faceva espresso rinvio alla l.n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative, l’armatore si era rivolto alla Prefettura di Agrigento (competente territorialmente con riguardo alle amministrazioni che avevano emesso i provvedimenti) per chiedere la revoca del provvedimento di sequestro, sulla base dell’art. 19 della legge ora richiamata.
In base a tale norma il destinatario di un provvedimento di sequestro cautelare può rivolgersi all’amministrazione “competente a ricevere il rapporto” (in questo caso, appunto, la Prefettura) per chiederne la revoca e, qualora l’amministrazione non si esprima nel termine di 10 giorni, la misura viene meno. In questo caso la Prefettura di Agrigento non si era espressa nel termine e tuttavia aveva dato indicazione alla Capitaneria di Porto di Licata, dove si trovava la nave, di non consentire la sua partenza. In quell’occasione era stato adito il Tribunale di Palermo con un’azione cautelare d’urgenza che era stata accolta sia in prima istanza che in sede di reclamo. In quell’occasione il Tribunale aveva stabilito che il comportamento delle Amministrazioni resistenti stava configurando una illegittima turbativa del possesso che doveva essere immediatamente interrotta.
Tuttavia alla nave era stato non solo impedito di svolgere l’attività a cui era sempre stata destinata (il monitoraggio di quanto accade nel Mediterraneo ed eventualmente l’intervento a tutela delle persone in pericolo in mare), ma l’armatore era stato costretto a sostenere altissime spese per la gestione della nave inattiva in porto. Con la sentenza di febbraio il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le richieste della ONG, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale causato dall’illegittimo comportamento della Prefettura e respingendo invece la richiesta relativa ai danni derivanti dal mancato utilizzo della nave e all’immagine.
La sentenza mette chiaramente in luce l’illegittimità della condotta e la sussistenza del requisito della colpa in capo all’amministrazione convenuta. In particolare il Tribunale ha escluso che, come aveva tentato di sostenere l’amministrazione, il ricorso avesse ad oggetto atti di “alta amministrazione” o comunque il provvedimento stesso di sequestro, emesso dalla Guardia di Finanza di Palermo ma da intendersi secondo l’avvocatura come un atto di diretta derivazione ministeriale.
La causa, chiarisce il Tribunale, ha ad oggetto i danni provocati una condotta di fatto della P.A. che è risultata essere posta in essere in evidente violazione delle norme sulle sanzioni amministrativi, ossia non aver consentito alla nave di lasciare il porto di Licata.
In questo senso, il Tribunale ha verificato la sussistenza di tutti gli elementi che consentono di stabilire la responsabilità dell’amministrazione e in particolare ha accertato che il comportamento della medesima non potesse essere giustificato dall’aver commesso un errore considerato “scusabile” (v. sul tema dell’errore scusabile nei giudizi sul risarcimento riguardanti l’operato delle PA, la recente sentenza della Cassazione sul caso “diciotti” n. 5992/2025). Il quadro giuridico di riferimento era infatti estremamente chiaro e il fatto che lo stesso Tribunale di Palermo avesse compensato le spese nell’ambito dell’azione cautelare non era ragione sufficiente a escludere la colpa dell’amministrazione o tutti gli altri elementi poi provati in giudizio.
Per queste ragioni il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di 76.000 euro per le spese sostenute nel periodo in cui la nave era stata ingiustamente bloccata in porto (spese portuali, carburante, personale, legali ecc.) e invece respinto le richieste relative alle altre tipologie di danno che pure erano oggetto della domanda giudiziale.
La causa è stata curata dalle avvocate Cristina Laura Cecchini, Ginevra Maccarrone e Lucia Gennari.
La sentenza del Tribunale Civile di Palermo, dell’11 febbraio 2026

