Avvocato generale della Corte di Giustizia europea: i test di integrazione illegittimi se obbligatori

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Un obbligo di integrazione imposto ai soggiornanti di lungo periodo non viola il diritto dell’Unione, purché non costituisca una condizione per il mantenimento di tale status .Lo afferma l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Maciej Szpunarin, nelle conclusioni della causa C-579/13 . L’ avvocato generale rileva, infatti, che se da un lato l’adozione di misure di integrazione per i soggiornanti di lungo periodo non appaia in contrasto con gli obiettivi della direttiva, avendo hanno unicamente lo scopo di contribuire all’inserimento della persona nella vita economica e sociale dello Stato di residenza, dall’altro le disposizioni nazionali che impongono l’obbligo di integrazione come condizione per il mantenimento dello status o per l’esercizio dei diritti ad esso connessi, sono da considerarsi in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in quanto violano il principio di proporzionalità .

L’avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 2003/109 consente l’adozione delle misure di integrazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo: tali misure, tuttavia, possono essere finalizzate esclusivamente a facilitare l’integrazione di una persona e non possono costituire una condizione per il mantenimento dello status o per l’esercizio dei diritti ad esso connessi. In particolare, tali misure non possono includere l’obbligo di superare un esame di integrazione civica. Si ricorda che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, in quanto il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte hanno successivamente il compito di deliberare sulla causa.

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-579/13

Comunicato stampa

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