Sentenza Ciorcan e altri c. Romania (CEDU)

CASE OF CIORCAN AND OTHERS v. ROMANIA

A seguito di due ricorsi presentati da trentasette cittadini rumeni di etnia rom in data 18 maggio 2009 e 11 agosto 2009 (numeri dei  ricorsi 29414/09 e 44841/09) per violazione, tra gli altri, degli artt. 2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura) in congiunto disposto con l’art. 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il 27 gennaio 2015 la Terza Sezione della Corte di Strasburgo ha emanato un’importante  sentenza per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom.

Il fatto è scaturito da una lite tra due dei ricorrenti e un poliziotto che lavorava alla polizia di Mures (Romania) avvenuta il 7 settembre 2006. Nell’ambito delle investigazioni su tale caso, svoltesi appena un paio d’ore dopo la lite e a seguito della denuncia da parte del poliziotto coinvolto, il capo della polizia di Mures ha inviato molte unità nella zona Apalina della città, dove vivevano le due persone denunciate e caratterizzata da un’alta concentrazione di persone di etnia rom. Temendo disordini da parte di centinaia di abitanti della zona, ha anche richiesto l’assistenza di speciali forze di polizia (con tanto di poliziotti muniti di  coprivolto) per assicurare la necessaria protezione ai poliziotti che dovevano condurre le investigazioni. I ricorrenti asserivano che la percezione dei rom da parte della polizia che è intervenuta ad Apalina e delle autorità che hanno condotto le investigazioni fosse stato un fattore decisivo a determinare atti e comportamenti nei confronti dei ricorrenti. La Corte di Strasburgo ha sottolineato che quando episodi violenti sono oggetto di investigazione, le autorità hanno un più forte dovere di adottare tutte le misure necessarie per stabilire se l’odio etnico o il pregiudizio abbiano svolto un ruolo in tali eventi e ha concluso che, nel caso specifico, le autorità hanno omesso di svolgere tutte le indagini necessarie per verificare tale circostanza. Trattare allo stesso modo casi di violenza determinati dall’odio razziale e casi da esso non connotati significherebbe chiudere un occhio sulla specifica natura di fatti particolarmente dannosi per i diritti umani. Non considerare in modo diverso queste diverse situazioni può costituire trattamento ingiustificato in contrasto con il disposto dell’art. 14 CEDU.