Regione Lombardia e “fondo affitti”: la Corte d’Appello di Milano rinvia alla Corte Costituzionale

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Secondo i giudici meneghini il requisito del possesso della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di almeno cinque anni nella regione, previsto dall’art. 11 comma 13 del  D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 esclusivamente per i cittadini stranieri in materia di accesso all’alloggio, presenta profili di illegittimità costituzionale. 

Dopo il recente rinvio alla Corte Costituzionale effettuato dal tribunale di Bergamo in materia di accesso all’assegno di maternità di base ecco un nuovo rinvio, sempre in materia di prestazioni sociali, e in particolare di accesso all’alloggio, questa volta effettuato dalla Corte d’Appello di Milano. Con ordinanza del 7 novembre 2016 la Corte d’Appello di Milano ha posto al vaglio della corte Costituzionale la legittimità dell’art. 11 comma 13 del  D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 ai fini dell’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 L. 431/1998 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La questione sorge a seguito dell’approvazione da parte della Regione Lombardia della delibera n. 3495/2015 del 30 aprile 2015 con la quale la Giunta ha introdotto, ai fini dell’accesso al fondo per il sostegno alle locazioni cd. “fondo sostegno grave disagio economico 2015”, due requisiti  aggiuntivi esclusivamente per cittadini stranieri ovvero la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di almeno cinque anni nella regione e il possesso di una regolare attività lavorativa.

La legittimità della delibera – contestata con ricorso proposto con rito antidiscriminatorio da ASGI, APN e un singolo richiedente escluso (oltre alle poi dichiarate non legittimate SICET e ANOLF) – era stata però riconosciuta dal giudice di prime cure il quale, con ordinanza del 11 novembre 2015  non aveva rinvenuto alcun carattere discriminatorio della delibera. In particolare il giudice di primo grado aveva giustificato la disparità di requisiti richiesti a cittadini italiani e stranieri per l’accesso al fondo affitto sulla base di due argomenti. In primo luogo il giudice aveva richiamato un passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n.187/2010 ove si affermava che “non si può negare che sussista una ragionevole correlabilità tra la durata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale da un lato, il possesso da parte sua di una regolare ancorché saltuaria attività lavorativa e la finalità del contributo in questione”. In secondo luogo lo stesso non aveva ritenuto applicabile la clausola di parità di trattamento prevista dall’art.11 della direttiva 2003/109  in materia di prestazioni sociali essendo consentito agli stati membri di limitare la parità alle sole prestazioni essenziali di cui invece, ad avviso del giudice di primo grado, non faceva parte la prestazione in questione.

La Corte d’Appello nella recente sentenza si è invece dimostrata  di diverso avviso. Il collegio ha infatti osservato che, per quanto riguarda il requisito dello svolgimento di una regolare attività lavorativa, questo  non può essere introdotto dalla pubblica amministrazione con un atto di rango secondario in difetto di una norma di rango primario che lo preveda. Per quanto riguarda poi il requisito di residenza, così come previsto dall’art.11 comma 13 D.L. 112/2008, la Corte si è assolutamente discostata dalla posizione del giudice di primo grado richiamando le numerose sentenze della Corte costituzionale (per un approfondimento sul punto si clicchi qui) che hanno dichiarato incostituzionali disposizioni di legge regionali, provinciali e nazionali che prevedevano per i soli stranieri requisiti di lungo residenza in applicazione del comune principio che “la previsione dei beneficiari per l’accesso alle prestazioni di volta in volta in discussione deve comunque sempre rispondere, indipendentemente dalla natura essenziale o meno della prestazione, a principi di ragionevolezza”.  E proprio secondo questo profilo la Corte ha ritenuto che “non vi sia alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza  e le situazioni di disagio e difficoltà che i contributi integrativi in discussione mirano ad alleviare” poiché non è possibile presumere, in termini assoluti, “che gli stranieri immigrati in Italia da meno di dieci anni e nella Regione da meno di  cinque, ma sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di disagio e di difficoltà, ai fini della fruizione di quei contributi, minori rispetto a chi vi risieda da più anni”.

Ora non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale per vedere se anche questa limitazione, tra gli ultimi baluardi della normativa nazionale discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri per l’accesso alle prestazioni, verrà abbattuta.

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