Legge di stabilità e cittadini stranieri

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Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015.

La legge contiene diverse disposizioni che riguardano i cittadini stranieri in Italia che si segnalano di seguito.

Con l’art. 1, comma 391 a decorrere dal 2016 viene prevista l’istituzione della carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. E’ rilasciata su richiesta secondo criteri e modalità stabiliti, sulla base dell’ISEE, con Decreto interministeriale ed ha durata biennale.

L’art. 1, comma 600 prevede che, con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, possa essere destinata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Inoltre viene disposto che, con il medesimo decreto ministeriale, si provveda all’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

In una lettera indirizzata dall’Anci della regione Calabria si ricorda che la Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 397, lettera f, punto 3) ha previsto che il personale dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ex CRI) può essere utilizzato, previa convenzione dalle Amministrazioni per motivi d’interesse pubblico, come quelle indicate nel Dlgs 178/2012 (art.1,c.4) tra cui rientrano anche – precisa l’ANCI Calabria “attività umanitarie presso i centri di identificazione e l’espulsione” e l’”accoglienza dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo” , precisando che gli oneri saranno a carico dell’Ente strumentale sostenuti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all’Ente.

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