INPS: Assegno per il nucleo familiare(ANF) ai familiari dei lavoratori stranieri anche se residenti all’estero

Tipologia del contenuto:Notizie

Pubblicata sul sito dell’Inps, in esecuzione dell’ordinanza del 14 aprile 2015 del Tribunale di Brescia, il provvedimento emesso dal Giudice che, disapplicando l’art. 2 co. 6 della Legge n. 153/1988, ritenuto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, riconosce ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all’ assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti all’estero.

I cittadini stranieri che lavorano in Italia hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari che risultano residenti all’estero.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Brescia  con l’ ordinanza n.2968 /2015 del 14 aprile , con la quale ha  accertato ” il carattere discriminatorio della condotta dall’INPS consistente nell’aver negato ai ricorrenti, stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia, l’assegno per il nucleo familiare in relazione ai periodi indicati nel verbale di accertamento (…) e nell’aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi“.

L’Inps aveva contestato ai lavoratori stranieri l’aver indebitamente percepito dal datore di lavoro l’ assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall’Italia dei rispettivi familiari : ai lavoratori era stato trattenuto un 1/5 dello stipendio ai fini del rimborso delle somme che l’Istituto riteneva dovessero rimborsare.

La richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare si fondava sulla mancanza, per i periodi d’interesse, del requisito della residenza in Italia dei familiari dei ricorrenti – tutti residenti e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo – requisito che la legge n. 153 del 1988 richiede solo per i cittadini stranieri e non per i cittadini italiani.

Tuttavia,  il Tribunale ha ritenuto che “ tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo-soggiornanti dall’altra, quanto disposto dall’art. 11 co. 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE a norma del quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…) Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.”

Lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga nel recepire la direttiva per limitare la parità di trattamento, come poteva fare attraverso una scelta espressa,  successiva e non antecedente alla direttiva ed al suo recepimento (cfr. Corte di Giustizia, sent. n. 24 aprile 2012 C-571/10 Kamberaj).

Da qui la ” necessaria disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE, dell’art. 2 co. 6 legge n. 153/1988 nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari. Da ciò consegue, ulteriormente, la necessità di disapplicare le determinazioni dell’Inps adottate in ossequio alla citata normativa. Le considerazioni che precedono, pertanto, portano ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in relazione ai quali è stato negato, con la conseguente obbligazione delle parti convenute a fare quanto di propria competenza per il riconoscimento e l’erogazione dello stesso”.
Va anche accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall’Inps nel rifiutare il beneficio nei confronti dei ricorrenti, proprio perché fondata, così come previsto dall’art. 2 co. 6 legge n. 153/1988, sulla loro qualità di stranieri e non di cittadini italiani.”

Il Tribunale ha così condannato l’Inps a “restituire ai ricorrenti le somme trattenute in esecuzione del verbale di accertamento”  e a dare adeguata pubblicità al  provvedimento mediante pubblicazione sul suo sito internet.

Per saperne di più

Tipologia del contenuto:Notizie

2 commenti su “INPS: Assegno per il nucleo familiare(ANF) ai familiari dei lavoratori stranieri anche se residenti all’estero”

  1. E un sforzo da ad mirare.io sono disoccupato dal 24/05/2015.INPS Verona ha rifiutato AMF perche mia miglia e miei 3 bambini cancellati della risedenza cosi era il loro risposta.la mia famiglia adesso in Marocco.e io non ho diritto ANF?!aspetto la vostra risposta .grazie

I commenti sono chiusi.