Il Comune “valuti” l’opportunità di non discriminare. L’incredibile risposta dell’UNAR

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La vicenda che vede escluse le famiglie straniere dal servizio di mensa e bus gratuito riceve un’incredibile risposta dall’Ufficio nazionale “contro” le discriminazioni. Una conferma della necessità di una riforma che tuteli contro le politiche che creano disuguaglianza.

Autobus e mensa gratis, ma non per le persone straniere

La giunta comunale di un paesino dell’Abruzzo delibera di garantire gratuitamente lo scuolabus e la mensa scolastica ai soli cittadini italiani o europei, escludendo le persone di cittadinanza straniera.

Le associazioni locali e ASGI Abruzzo si mobilitano con il supporto del servizio antidiscriminazione di ASGI e propongono un giudizio antidiscriminatorio unitamente ad ARCI Abruzzo avanti il Tribunale di Pescara.

Il giorno prima dell’udienza, il sindaco annuncia in Consiglio che la delibera è stata modificata, non è chiaro in che termini, visto che ad oggi la nuova delibera ancora non si è vista.

Nel frattempo, però, il Comune si è costituito in giudizio, mostrandosi tutt’altro che pentito: ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, difendendo strenuamente la scelta del Comune ed accusando le associazioni di aver “decontestualizzato” la delibera, perché il Comune farebbe un sacco di interventi per i poveri, italiani o stranieri che siano.

La causa è stata rinviata al 27 gennaio 2023 per acquisire la nuova delibera del Comune, ad oggi non ancora disponibile”.

Fin qui tutto “normale”, nel senso che rientra nella “normalità” chi pensa di poter piegare le istituzioni per operazioni ideologiche contrarie alla legge, alla logica e al senso di umanità.

L’incredibile parere dell’UNAR

Sulla vicenda il Comune ha ottenuto dall’UNAR un parere: in tre pagine,  l’UNAR si profonde in complimenti all’amministrazione per le “importanti iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale in favore dei nuclei familiari bisognosi nonché per l’accoglienza della popolazione ucraina rifugiatasi sul territorio”, e, dopo una  serie di argomentazioni giuridiche  assai discutibili sul piano tecnico (si fa ad es. un lungo richiamo alla vicenda del bonus bebè, del tutto irrilevante perché collegata all’art. 12 direttiva 2011/98, qui non applicabile) così timidamente conclude:

Dato atto  l’assetto giurisprudenziale che si è delineato e l’attenzione che codesta amministrazione ha avuto e ha nei confronti delle fragilità si chiede di poter valutare l’opportunità di ampliare i soggetti interessati ai due bonus…estendendo a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale senza la previsione del requisito della cittadinanza” .

Cosa dovrebbe fare l’UNAR

L’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – si legge sul sito – garantisce l’applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone e contrasta il diffondersi di fenomeni discriminatori, assistendo le vittime, controllando l’efficacia degli strumenti di tutela esistenti e analizzando le forme e le dinamiche di manifestazione del fenomeno.
Tra le varie mission dell’ente vi è la formulazione di raccomandazioni e pareri sui casi di discriminazione raccolti, da rendersi anche in eventuale giudizio.

Tuttavia, sin dall’istituzione dell’UNAR, ASGI, unitamente a tante ONG e alle massime istituzioni internazionali preposte alla tutela dei diritti umani, come ECRI o l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), ha sempre criticato puntualmente sia la mancanza di poteri sanzionatori e/o di titolarità all’azione giudiziaria da parte dell’ente di tutela contro le discriminazioni e sia la mancata indipendenza dell’Ufficio, diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

I gravi limiti istituzionali di cui soffre l’UNAR sono stati recentemente ricordati da ASGI in occasione della nomina dell’ultimo direttore dell’UNAR, un ruolo che, a parere dell’Associazione, alla luce dell’esistenza delle mancanze dell’Ufficio, rende a maggior ragione imprescindibile che la scelta del personale apicale sia operata con la massima oculatezza, avendo riguardo esclusivamente alla capacità dell’Ufficio di svolgere le sue funzioni in modo indipendente dall’Esecutivo come previsto dall’art. 13 della Direttiva 2000/43/CE in attuazione del quale l’UNAR è stato istituito: criteri che risultano palesemente trascurati nella nomina in oggetto.

Nessuna riforma ad oggi è stata avviata e l’UNAR continua purtroppo  a operare con le originarie limitazioni di poteri.

Al di sotto del livello minimo di “moral suasion”

Questa vicenda amplia le criticità prima indicate perché in questo caso siamo ampiamente al di sotto di quei poteri e al di sotto del livello minimo di “moral suasion”.

Siamo alla afasia, perché è assurdo che un ente preposto al contrasto delle discriminazioni non affermi con chiarezza che quella misura attuata dalla Pubblica Amministrazione non solo non si può fare in quanto è vietata dall’ordinamento, ma va subito cambiata, poiché contrasta con l’art. 43 TU immigrazione, con la convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con decine di altre disposizioni.

In questo contesto appare del tutto inopportuno strizzare l’occhio all’odiosa argomentazione di quanti pretendono di legittimare atti discriminatori, bilanciandoli con la presunta “bontà” mostrata in altre occasioni.

Questo davvero era difficile da immaginare (e infatti in passato non è mai accaduto) e deve indurre una seria riflessione tra forze politiche, sociali e istituzioni sul ruolo dell’UNAR e sulla assenza di una funzione pubblica di contrasto alle discriminazioni, anche quando provengano dalla Pubblica Amministrazione.

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