Circolare INPS e prestazione “quarto figlio”: continua l’esclusione degli stranieri non comunitari titolari di “permesso unico lavoro”

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In data 12 febbraio 2016 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 che determina l’ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro introdotto dall’art. 1 comma 130 della L. 190/2014.

Con circolare n. 70 del 29 aprile 2016 l’INPS ha poi fornito le istruzioni per la richiesta della prestazione. Beneficiari dell’“assegno quarto figlio” sono tutti quei soggetti già titolari del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare numeroso di cui all’art. 65 L. 448/98. Rimangono pertanto illegittimamente esclusi dal beneficio tutti i cittadini comunitari titolari di un permesso che consente di lavorare sebbene gli stessi dovrebbero avere accesso alla prestazione in forza dell’art.12 della  direttiva 98/2011 che prevede la parità di trattamento tra cittadini italiani e titolari del permesso unico lavoro nell’accesso alle prestazioni sociali.

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